Interdittiva antimafia: obbligo di contraddittorio procedimentale e deroga motivata (TAR Sicilia n. 3024 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione antimafia interdittiva, il contraddittorio procedimentale disciplinato dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 non esaurisce una funzione difensiva, ma assolve una funzione proattiva, collegandosi funzionalmente alle misure di self-cleaning e di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del medesimo decreto, secondo i principi di gradualità e proporzionalità. La deroga all’obbligo di comunicazione, ammessa in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, richiede una motivazione congrua e specifica, ancorata a ragioni e fatti concreti del singolo caso, non essendo sufficiente il generico richiamo alla gravità del quadro indiziario ovvero al preminente interesse pubblico. All’art. 21-octies della legge n. 241/1990 non può farsi ricorso, poiché il provvedimento interdittivo non ha carattere vincolato. L’omessa comunicazione determina l’illegittimità del provvedimento, con assorbimento delle censure sostanziali e salvezza del potere di nuova adozione nel rispetto dell’effetto conformativo.
Il Fatto
La società ricorrente, con sede nel Comune di Francofonte e operante nel settore edilizio e impiantistico, era destinataria di una richiesta di informazione antimafia da parte della stazione appaltante. Con provvedimento del 24 luglio 2025 il Prefetto di Siracusa adottava l’interdittiva antimafia, ravvisando il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Il quadro valorizzato ruotava attorno alla figura del coniuge dell’amministratrice unica, socio unico di altra società che deteneva il 100% della ricorrente, già condannato per estorsione e usura e destinatario di un divieto di dimora. Il Prefetto ometteva la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, motivando la deroga con la non riconducibilità della vicenda a una situazione di agevolazione occasionale e con il preminente interesse pubblico a impedire il dirottamento di risorse verso la criminalità organizzata. La società impugnava l’atto, lamentando l’omesso contraddittorio e contestando nel merito l’impianto indiziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, incentrato sull’omessa attivazione del contraddittorio, e lo ritiene fondato. Il TAR ricostruisce la ratio dell’art. 92, comma 2-bis, osservando che la partecipazione del soggetto interessato non è solo difensiva: essa è funzionalmente legata agli strumenti alternativi all’interdittiva, quali le misure di self-cleaning e la prevenzione collaborativa, che l’amministrazione deve impiegare se sufficienti a garantire le finalità preventive, in applicazione dei principi, anche eurounitari, di gradualità e proporzionalità.
La deroga alla regola della partecipazione resta possibile, ma è subordinata a una condizione stringente: la sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento. Quando l’amministrazione ritenga di operare tale deroga, deve fornire congrua e specifica motivazione circa l’effettivo carattere di urgenza ovvero la necessità di non pregiudicare la riservatezza degli elementi informativi ancora al vaglio. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui le pronunce del Consiglio di Stato del 2024, del C.G.A. e dei TAR.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR esclude che le ragioni spese dal Prefetto possano integrare una congrua motivazione della deroga. Il richiamo alla gravità e alla consistenza del quadro indiziario, così come il generico riferimento al preminente interesse pubblico a impedire l’erogazione di contributi, non soddisfano l’onere motivazionale: l’omissione, in presenza di un chiaro riferimento normativo alla celerità, deve trovare giustificazione in ragioni concrete di urgenza connesse a procedure o attività in essere dell’impresa, come l’imminente erogazione di finanziamenti pubblici, che nel provvedimento non risultano indicate.
Il Collegio esclude, inoltre, l’operatività dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, pure richiamato nella motivazione prefettizia. La disposizione presuppone provvedimenti di carattere vincolato, qualifica certamente estranea all’informazione antimafia. A ciò si aggiunge una considerazione di ordine sostanziale: in sede di contraddittorio il soggetto interessato avrebbe potuto allegare l’estraneità rispetto alla compagine societaria indicata come unico socio, nonostante la cessione delle quote risalente al 2022, circostanza non valorizzata dall’amministrazione.
In conclusione, il provvedimento viola l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 per difetto di motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell’omessa comunicazione. Il ricorso è accolto per il profilo procedimentale, con assorbimento delle censure sostanziali e salvezza del potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo. Le spese sono compensate, con contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.