Interdittiva antimafia e controllo giudiziario: obbligo di motivazione rafforzata (TAR Toscana n. 283 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conclusione con esito positivo del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non vincola il Prefetto, che ben può rinnovare l’interdittiva antimafia. Tuttavia l’Amministrazione non può ignorare una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l’assenza di un pericolo di condizionamento mafioso: in tal caso è tenuta a un obbligo motivazionale specifico sulla perdurante attualità degli indizi originari ovvero sul riscontro di elementi nuovi ed ulteriori. La funzione bonificante del controllo non può essere obliterata, dovendosi confrontare gli elementi di controindicazione con le valutazioni dell’amministratore giudiziario. Il mero evento processuale della richiesta di rinvio a giudizio, per fatti già esaminati, non integra il novum idoneo ad attualizzare il periculum. Il Prefetto deve inoltre ponderare l’eventuale applicazione delle misure meno afflittive di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, in ossequio ai principi di proporzionalità e della provvisorietà della misura.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore attivo nel trasporto di materiali inerti, impugnava l’informazione interdittiva emessa dal Prefetto di Pisa, fondata su indagini della D.D.A. di Firenze relative a presunti rapporti dello stesso con ambienti di criminalità organizzata e a un episodio di minacce nel contesto dell’illecito smaltimento di residui industriali. Con un primo ricorso per motivi aggiunti censurava i provvedimenti dell’Albo Gestori Ambientali adottati in conseguenza dell’interdittiva.

Nel frattempo il Tribunale di Firenze accoglieva la richiesta ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, assoggettando l’impresa al controllo giudiziario, conclusosi con esito favorevole. La Prefettura, dopo l’avvio del procedimento, emetteva una nuova interdittiva, impugnata con secondi motivi aggiunti: il ricorrente lamentava che il Prefetto avesse obliterato la funzione bonificante del controllo e non avesse valutato le conclusioni dell’amministratore giudiziario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, essendo la prima interdittiva integralmente sostituita dal nuovo provvedimento. Il thema decidendum si concentra pertanto sul rapporto tra il controllo giudiziario e le successive valutazioni prefettizie.

Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 427 del 2025, il TAR ribadisce la diversità dei presupposti tra le due misure: il Prefetto esprime una valutazione statica e retrospettiva, il giudice della prevenzione una valutazione dinamica sulla capacità di emenda. Ciò non comporta però totale indipendenza: l’esito favorevole del controllo può assumere rilevanza nell’aggiornamento dell’informativa, imponendosi un obbligo motivazionale specifico sulla perdurante attualità degli indizi o su elementi nuovi.

Scendendo alla fattispecie, il Collegio riconosce la gravità della situazione di partenza. Ritiene tuttavia che la Prefettura avrebbe dovuto motivare in maniera più accurata le ragioni per cui ammissione e conclusione positiva del controllo non valessero a superare, in termini di attualità, gli indizi originari, e indicare perché non potesse confermarsi la valutazione di occasionalità già operata dal giudice penale. La relazione dell’amministratore documentava la cessazione dei rapporti con le società segnalate e la costante crescita del fatturato, senza riscontrare profili di infiltrazione.

Il TAR esclude che la sola richiesta di rinvio a giudizio, per fatti già esaminati, costituisca il novum idoneo ad attualizzare il periculum. Richiama la propria giurisprudenza (n. 196 del 2024), la Corte cost. n. 57 del 2020 sulla provvisorietà della misura e TAR Puglia, Bari, n. 18 del 2024: il rinnovo di misure di prevenzione richiede un elemento di novità, non essendo ammessa fungibilità con misure repressive.

Il Prefetto avrebbe inoltre dovuto ponderare l’applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, misura intermedia idonea a contemperare ordine pubblico e libertà d’impresa. Il secondo ricorso è accolto, con annullamento del rinnovo per difetto di motivazione e d’istruttoria e salvezza degli ulteriori poteri dell’Amministrazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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