Sale giochi e distanze da strutture sanitarie (TAR Puglia n. 296 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che impone una distanza minima delle sale giochi dai luoghi sensibili rientra nella materia concorrente della tutela della salute e persegue finalità socio-sanitarie di contrasto alla ludopatia. L’art. 7, comma 2, della L.R. Puglia n. 43/2019, come modificato dalla L.R. n. 21/2019, nel richiamare le strutture sanitarie e ospedaliere va interpretato in senso ampio, comprendendovi ogni struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite. Il Comune, nel rilasciare l’autorizzazione ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., non dispone di alcuna discrezionalità nel qualificare i luoghi sensibili, trattandosi di scelta operata a monte dal legislatore regionale. Il diniego fondato sul mancato rispetto delle distanze è pertanto atto vincolato e non richiede una motivazione ulteriore.

Il Fatto

Una ditta individuale ha chiesto al Comune di Matino il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per esercitare l’attività di sala giochi ai sensi dell’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931. L’istanza è stata rigettata con provvedimento del 19.05.2020, sul rilievo che il locale si colloca a distanza inferiore ai 250 metri da una struttura sanitaria inserita nell’elenco regionale delle strutture convenzionate.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione della normativa regionale sulle distanze, l’illogicità e la sproporzione del provvedimento, nonché il difetto di motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione con ordinanza n. 562/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la rinuncia al mandato comunicata dal difensore della ricorrente prima dell’udienza. Richiamando il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore e l’art. 85 c.p.c., il Tribunale osserva che la rinuncia non produce effetti nel processo fino alla sostituzione del difensore, che conserva lo ius postulandi e deve continuare a svolgere le proprie funzioni con diligenza. La discussione è dunque regolarmente avvenuta.

Nel merito, il Tribunale conferma integralmente le valutazioni già espresse in sede cautelare. La questione centrale concerne l’ampiezza della nozione di luogo sensibile e, in particolare, se uno studio specialistico ambulatoriale gestito da una società di capitali e munito di autorizzazione sanitaria rientri tra le strutture sanitarie tutelate dalla norma regionale.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la disciplina delle distanze rientra nella tutela della salute, come affermato dal Cons. Stato n. 2592/2021 e dalla Corte cost. n. 27/2019, che ha valorizzato la finalità di proteggere soggetti vulnerabili e di prevenire il gioco compulsivo. La previsione regionale ha già superato il vaglio di costituzionalità, come ricordato da Corte cost. n. 108/2017 e Corte cost. n. 300/2011.

Sul piano interpretativo, l’art. 2 della L.R. Puglia n. 9/2017 definisce la struttura sanitaria come qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite. La struttura in esame, dotata di autorizzazione sanitaria comunale e inserita nell’elenco regionale, svolge attività specialistica ambulatoriale sotto direzione sanitaria: non vi sono ragioni testuali o teleologiche per escluderla. Il dato formale dell’autorizzazione si salda con quello sostanziale dell’organizzazione societaria.

Cadono quindi anche le censure sulla pretesa destinazione della struttura a fasce non particolarmente sensibili e sul difetto di motivazione: essendo il diniego atto vincolato, l’amministrazione non era tenuta a valutazioni discrezionali sui luoghi sensibili, individuati a monte dal legislatore. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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