Ritiro della concessione per convivenza con indagato e interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 1868 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La informazione antimafia interdittiva non richiede, quale presupposto, una condanna penale definitiva né l’adozione di altri provvedimenti del giudice penale. Il pericolo di infiltrazione mafiosa si accerta con una prognosi indiziaria di tipo probabilistico, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del più probabile che non. Il rapporto parentale e la convivenza di fatto con un congiunto controindicato non sono di per sé sufficienti, ma acquistano valenza indiziaria quando si caratterizzano in un contesto socio-economico a matrice clanica e si accompagnano a frequentazioni e cointeressenze economiche. La legittimità dell’interdittiva non è esclusa dall’intervenuta assoluzione del congiunto, permanendo il giudizio di pericolosità preventiva. Gli atti di ritiro di concessioni e autorizzazioni sono vincolati, con conseguente irrilevanza dei vizi di incompetenza dedotti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale agricola esercente allevamento di animali, otteneva dal Comune una concessione per lo sfruttamento delle erbe da pascolo su terreni comunali. Nel gennaio 2020 il Prefetto emetteva nei suoi confronti un’informativa interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia. Il Comune adottava quindi la deliberazione di revoca della concessione e l’ordinanza sindacale di riconsegna dei terreni.
La ricorrente impugnava i tre provvedimenti davanti al TAR Sicilia. Contestava il difetto di istruttoria e di motivazione dell’interdittiva, l’insufficienza del solo rapporto parentale e l’illegittimità derivata degli atti comunali, oltre a vizi propri dell’ordinanza di sgombero. Il ricorso veniva respinto in sede cautelare e, in appello, dal C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla struttura del sistema di prevenzione, definito “binario”: da alcune categorie di reati il rischio di infiltrazione si induce automaticamente, mentre negli altri casi la valutazione resta affidata al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia. I presupposti dell’interdittiva formano un catalogo aperto, sicché la condanna definitiva non è presupposto tassativo, potendo essere superata dagli altri indici dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 o dai “concreti elementi” dell’art. 91, comma 6.
La prova del pericolo segue un ragionamento induttivo che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza (richiamate Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2018 e Cons. Stato, Sez. III, n. 6225 del 2021). Quanto all’attualità, l’interdittiva può fondarsi anche su fatti risalenti, se il quadro complessivo giustifica il giudizio di concretezza del pericolo.
Nel caso concreto il quadro indiziario ruota attorno al figlio convivente, coinvolto nell’operazione per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, assolto in primo grado ma tuttora imputato, destinatario di avviso orale e di proposta di sorveglianza speciale, con frequentazioni controindicate. Il Collegio ritiene che l’assoluzione non impedisca alla Prefettura di valorizzare quei fatti ai fini preventivi, data la funzione di deterrenza anticipata della misura.
La Corte conferma la convivenza di fatto del figlio con i genitori, desunta da controlli e da una perquisizione ex art. 41 t.u.l.p.s., e valorizza la comunanza di interessi tra le due imprese omonime, emergente dalla condivisione del codice aziendale veterinario e dalle movimentazioni di animali. Il vincolo parentale, ordinariamente neutrale, diviene elemento sintomatico in un contesto clanico. Quanto agli atti comunali, essi costituiscono applicazione dell’art. 92, comma 3, del codice antimafia e si configurano come atti di ritiro vincolato, con irrilevanza dei profili di incompetenza. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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