Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 3173 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, la prova del fatto costitutivo del diritto azionato grava sul ricorrente, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse, secondo il principio di cui all’art. 2697 c.c. L’Amministrazione che si costituisca senza dedurre l’avvenuto adempimento né fornire alcuna giustificazione dell’inadempimento non assolve il proprio onere probatorio. Ne consegue l’accoglimento del ricorso ex art. 112 c.p.a., con ordine di integrale esecuzione del giudicato nel termine assegnato e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. L’obbligo di eseguire il giudicato si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione, mentre non sono dovute le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Catania, sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per importi differenziati secondo gli anni di servizio prestati.
Passata in giudicato la sentenza, ritualmente notificata, l’Amministrazione non vi dava spontanea esecuzione. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale del 4 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa delle ricorrenti si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Sul piano dell’onere probatorio, il TAR applica il principio dell’art. 2697 c.c.: poiché le ricorrenti hanno fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto, ovvero l’estinzione del diritto. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La sussistenza dell’obbligo esecutivo è affermata anche per spese e diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, può applicarsi per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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