Informazione antimafia per ditta individuale estesa al familiare convivente non estraneo all’impresa (C.G.A.R.S. n. 717 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di ditta individuale, la verifica antimafia non si esaurisce nella persona dell’operatore economico, ma si estende, per espressa previsione dell’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ai familiari conviventi di maggiore età. L’estensione trova un limite di sistema: la sottoposizione a verifica della persona fisica convivente è legittima solo in quanto funzionale a svelare un condizionamento criminoso sull’impresa, restando estranea al perimetro della documentazione antimafia la posizione di chi sia del tutto avulso dall’attività imprenditoriale. Il giudizio prognostico di pericolo di infiltrazione mafiosa può fondarsi su elementi indiziari valutati secondo il criterio del più probabile che non, purché la motivazione dia conto del collegamento tra la pericolosità del convivente e l’attività economica. Accertato il pericolo, al Prefetto non residua alcun margine di discrezionalità in ordine al provvedimento da adottare.
Il Fatto
Un’impresa artigiana operante nel settore dell’autotrasporto merci e del trasloco, costituita in forma di ditta individuale, chiedeva l’iscrizione negli elenchi dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, le c.d. white list. La Prefettura comunicava un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, valorizzando una conversazione intercettata dieci anni prima tra il padre del titolare e un fratello di questi, coinvolto in una vicenda di stupefacenti. L’Amministrazione riteneva “più probabile che non” che il figlio, convivente col padre, ne subisse l’influenza e potesse fungere da prestanome, anche per l’identità di oggetto e sede delle rispettive attività.
Respinte le memorie difensive, la Prefettura negava l’iscrizione e rilasciava contestualmente informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso. La parte soccombente proponeva appello, censurando la valutazione dei presupposti, la sussistenza della convivenza e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i due motivi per omogeneità delle censure e individua la norma decisiva nell’art. 85 d.lgs. n. 159/2011. La disposizione distingue le persone giuridiche dalle ditte individuali, nelle quali la ditta coincide con la persona fisica dell’operatore economico: per queste ultime la verifica deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età.
Il C.G.A.R.S. non nasconde i problemi esegetici della lettura estensiva. L’assoggettamento a verifica di una persona fisica, sia pure convivente, si pone in frizione con il principio secondo cui la documentazione antimafia ha a oggetto gli operatori economici e non può riferirsi a soggetti che non assumano rilievo nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. La soluzione è data dall’interpretazione costituzionalmente orientata: la verifica sul convivente è ammessa solo se funzionale a svelare condizionamenti criminosi sull’impresa individuale.
Passando al caso concreto, la Corte ritiene provata la convivenza effettiva e non la sola residenza anagrafica. Il dato assume rilievo dirimente: al momento della notifica del provvedimento il titolare e il padre convivevano continuativamente. Il contratto di locazione di altra abitazione, valorizzato dall’appellante, perde capacità probatoria perché stipulato dal padre quale amministratore unico di una società e fideiussore, e dunque verosimilmente preordinato a esigenze societarie.
Accertata la convivenza, la verifica si estende alla persona fisica. La motivazione prefettizia individua gli elementi di pericolosità non nel mero rapporto di parentela, ma nel contenuto dell’intercettazione del colloquio in carcere, ove il padre suggeriva al fratello detenuto le modalità di occultamento di una partita di droga. La conversazione, avvenuta proprio durante il colloquio, smentisce l’assunto difensivo secondo cui la detenzione impedirebbe ogni influenza.
Il passaggio decisivo riguarda il collegamento con l’impresa. Ditta individuale, coabitazione e pericolosità del convivente non basterebbero, se non emergesse che il convivente “sconsigliato” non è estraneo all’attività economica. Tale nesso risulta provato: l’appellante svolge la medesima attività del padre e fino al gennaio 2021 ha mantenuto la sede legale coincidente con quella della ditta paterna. Da qui il giudizio di maggiore probabilità di condizionamento. La Corte esclude il difetto di motivazione e il malgoverno della discrezionalità, poiché accertato il pericolo il Prefetto non ha margini di scelta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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