Interdittiva antimafia fondata su frequentazioni e intrecci societari e familiari (TAR Sicilia n. 1927 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che fonda l’informazione interdittiva antimafia si accerta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, che non richiede la certezza propria dell’accertamento penale. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 assume quale elemento fondante anche gli eventuali tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Il pericolo non può ridursi a un mero sospetto dell’amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali, tipizzati o rimessi al prudente apprezzamento del Prefetto ai sensi dell’art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Ai fini dell’adozione del provvedimento sono altamente significative, e costituiscono indizio autonomo, le ripetute frequentazioni con soggetti coinvolti in sodalizi criminali o destinatari di misure di prevenzione. Il quadro indiziario va valutato in visione unitaria e non atomistica, e può fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché emerga un giudizio attuale e concreto di pericolo.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore della ristorazione, aveva ottenuto dalla Regione Siciliana un contributo a fondo perduto di oltre settecentocinquantamila euro nell’ambito di un avviso pubblico per piccole e micro imprese. Dopo la stipula della convenzione, la Prefettura adottava nei suoi confronti un’informazione interdittiva antimafia, ritenendo la gestione dell’impresa riconducibile, tramite un sistema di intrecci societari e cointeressenze economiche, a un contesto ambientale di carattere mafioso.

Sulla base di quel provvedimento l’amministrazione regionale revocava il contributo e l’ANAC segnalava la società nel casellario informatico degli operatori economici. La società impugnava l’interdittiva e gli atti consequenziali davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione degli artt. 84 e 91 del codice antimafia, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e illegittimità derivata degli atti di revoca e di segnalazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei principi in materia di prevenzione antimafia, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 6105 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 758 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 1743 del 2016). Il diritto della prevenzione non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica e l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il sindacato del giudice amministrativo, con pieno accesso ai fatti, verifica la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale, evitando che la valutazione prefettizia diventi una “pena del sospetto”.

Nel caso concreto il Prefetto aveva posto a fondamento dell’interdittiva un complesso di elementi: l’inattività della società, il recente cambio di assetto societario con l’attribuzione di un rilevante ruolo di partecipazione e di amministrazione a una socia, i rapporti di coniugio e di cognazione tra i soggetti coinvolti, i precedenti e le frequentazioni pregiudizievoli dell’amministratore unico, il curriculum penale del padre e i procedimenti pendenti a carico del cognato. La società contestava ciascun elemento, in particolare sostenendo l’assoluzione dell’amministratore dalle accuse risalenti e l’omonimia con altra persona.

Il Collegio ritiene le difese non idonee a scalfire il quadro indiziario considerato nella sua interezza. Anche prescindendo dalle figure del padre e del cognato, a carico dell’amministratore unico risultano comunque frequentazioni pregiudizievoli, riferite dalle forze dell’ordine, idonee ad assumere autonoma rilevanza. Un episodio isolato o giustificabile è irrilevante, ma sono altamente significativi i ripetuti contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali (Cons. Stato, sez. III, n. 3496 del 2018): essi lasciano presumere che l’imprenditore scelga di porsi su una linea di confine tra legalità e illegalità.

Quanto all’attualità, la giurisprudenza ammette che l’interdittiva si fondi anche su fatti risalenti, purché dall’analisi complessiva emerga un quadro idoneo a giustificare il giudizio di concretezza del pericolo, non essendo sufficiente il mero trascorrere del tempo (Cons. Stato, sez. III, n. 5784 del 2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2327 del 2017). Nel caso di specie i controlli del 2017 e il recente avvicendamento societario sorreggono la prognosi anche sotto tale profilo, né l’attività di vendita di veicoli costituisce giustificazione plausibile delle frequentazioni.

Il Collegio esclude, infine, che l’asserita mancata sottoposizione dell’amministratore all’avviso orale nel 2004 muti il restante quadro indiziario. L’interdittiva si fonda su una visione globale degli elementi e non su una lettura atomistica degli stessi. Il rigetto dei primi due motivi determina l’infondatezza delle censure di illegittimità derivata relative alla revoca del contributo e alla segnalazione ANAC. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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