Interdittiva antimafia e gestione di fatto indizi sufficienti e pericolo attuale (TAR Toscana n. 1321 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e non richiede un accertamento penale di carattere definitivo, potendo fondarsi su elementi sintomatici e indiziari valutati secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. I requisiti di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione possono essere desunti anche da fatti risalenti nel tempo, quando dal complesso delle vicende esaminate emerga un condizionamento attuale dell’attività d’impresa. La legittimità del provvedimento si valuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum, restando irrilevante il sopraggiungere di una sentenza penale assolutoria. Le frequentazioni familiari con esponenti della criminalità organizzata e la presumibile gestione di fatto da parte di soggetto diverso dall’amministratore formale integrano il presupposto del provvedimento interdittivo.

Il Fatto

Una società ha impugnato la nota del Prefetto della Provincia di Prato recante interdittiva antimafia ex art. 91 d.lgs. 159/2011, unitamente al provvedimento di esclusione dalla White List adottato ai sensi dell’art. 1, commi 52-57, legge n. 190/2012.

La ricorrente ha sostenuto, con un’unica censura, che le frequentazioni e i contatti con la criminalità organizzata dell’amministratore e di suo padre, semplice dipendente, sarebbero circoscritti a pochi episodi e inidonei a dimostrare il condizionamento dell’attività d’impresa. Il Ministero dell’Interno ha resistito chiedendo il rigetto. Nella fase cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza con ordinanza n. 61/2024, confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondata la censura. L’Amministrazione ha ricostruito un quadro indiziante idoneo a dimostrare il pericolo di contiguità tra la società e gli ambienti della criminalità organizzata calabrese. Alcuni componenti della famiglia risultavano legati da rapporti di conoscenza, economici e di lavoro con esponenti di spicco della ‘ndrangheta, rapporti verosimilmente strumentali al perseguimento di obiettivi criminali.

Dirimente è apparso il ruolo del padre dell’amministratore. La circostanza che la titolare svolgesse altro lavoro fuori regione e avesse dichiarato che il genitore partecipava alla gestione ha reso non credibile la tesi del semplice dipendente, facendo presumere una gestione di fatto da parte di un terzo. I controlli successivi hanno inoltre accertato contatti con soggetti coinvolti nell’indagine “Eyphemos”, sfociata in un procedimento penale per associazione mafiosa, armi, stupefacenti, estorsione e violazioni elettorali aggravate dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta, con 53 arresti in carcere e 12 domiciliari.

Il Tribunale ha qualificato l’interdittiva come provvedimento cautelare e preventivo, posto in bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione, volto alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 7317 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 1657 del 2017; C.g.a.r.s. n. 793 del 2022).

Quanto all’attualità del pericolo, il Collegio ha richiamato il principio per cui il mero decorso del tempo non implica perdita del requisito, potendo l’interdittiva fondarsi anche su fatti risalenti quando dal complesso delle vicende emerga un condizionamento attuale (Cons. Stato, sez. III, n. 3182 del 2021; Cons. Stato, sez. III, n. 3653 del 2015). Irrilevante è risultata l’assenza di un giudicato penale, poiché la legittimità del provvedimento si scruta alla stregua del principio tempus regit actum (Cons. Stato, sez. III, n. 8269 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 10279 del 2023). Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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