Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche per il congedo a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 160 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, deve ritenersi abrogato per effetto dell’art. 2268 cod. ordinamento militare, senza reviviscenza della formulazione originaria. L’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma costituisce mero onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti pubblici, appartenenti alle forze di polizia presso il Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno, hanno chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. Essi assumevano di aver maturato i due requisiti richiesti dalla norma: i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.

A fronte della diffida, l’Istituto ha opposto risposta negativa. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto e del conseguente obbligo di riliquidazione. L’INPS, costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità per assenza di prova delle diffide e per carenza di interesse rispetto alle posizioni non ancora liquidate, contestando nel merito la spettanza del beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla prova delle diffide, la documentazione prodotta è sufficiente e, in ogni caso, l’istanza di ricalcolo non condiziona la decidibilità del ricorso (richiamata la T.R.G.A. Bolzano, 11 marzo 2024, n. 68). Quanto alla carenza di interesse, si tratta di azione di accertamento: irrilevante che il trattamento non sia ancora liquidato, poiché è lo stesso INPS a negare in giudizio la spettanza del beneficio a tutti i ricorrenti.

Superata anche la questione del modello PA04: la circolare INPS n. 26 del 13 febbraio 2019 ha superato il sistema della trasmissione del modello da parte dell’amministrazione, attribuendo all’Istituto la gestione diretta delle posizioni tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPa.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, estendeva i sei scatti ai sottufficiali delle Forze armate, Carabinieri compresi, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268 cod. ordinamento militare non ha fatto rivivere la formulazione originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di volontà legislativa certa e indiscutibile.

Il codice dell’ordinamento militare, con l’art. 1911, ha inteso non innovare per le forze di polizia, lasciando fermo l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende tanto l’ordinamento civile quanto quello militare. L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, invocato dall’INPS, opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo della buonuscita.

Quanto al termine del 30 giugno, non vi è qualificazione espressa come decadenziale, né essa si deduce dal contesto: il comma 3 dell’art. 6-bis collega il termine alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Il termine è dunque un mero onere. Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’Istituto alla riliquidazione, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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