Interdittiva antimafia fondata su legami parentali e cointeressenze imprenditoriali (Cons. Stato n. 2553 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi di fatto posti a base di un’interdittiva antimafia vanno valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria secondo il canone inferenziale quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di accertare il pericolo di permeabilità dell’impresa a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. I legami parentali possono legittimamente fondare la prognosi di contaminazione, ma non in assoluto: occorre che la condizione parentale si colleghi all’attività economica, riversandosi in stabili e non occasionali cointeressenze imprenditoriali. Il presupposto del potere prefettizio non implica l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre la sua volontà. I fatti risalenti nel tempo non perdono valore inferenziale se obiettivamente gravi e continuativi. Il sindacato di legittimità resta nei limiti della ragionevolezza e logicità della valutazione amministrativa.
Il Fatto
La società appellante impugna davanti al Cons. Stato la sentenza con cui il TAR Toscana, Sezione Quarta, n. 1282/2025 ha respinto il ricorso contro un provvedimento interdittivo antimafia adottato nel 2023, contenente anche il diniego di iscrizione nella White List. L’atto prefettizio si fondava su una serie di elementi indiziari: la compagine sociale dell’impresa faceva capo a soggetti legati da rapporti di parentela con persone inserite in ambienti di criminalità organizzata e protagonisti di cointeressenze imprenditoriali nel settore degli appalti pubblici. In particolare, il provvedimento valorizzava i provvedimenti di sequestro e confisca disposti dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo su beni ritenuti riconducibili a un clan mafioso.
Respinta in sede cautelare la sospensiva, l’appellante deduce violazione degli art. 84 e 92 del d.lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento rispetto a un’altra società non colpita dalla misura e illegittimità derivata del provvedimento camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello di prevenzione penale: i fatti vanno valutati nella loro dimensione storica, e non secondo la qualificazione che ne dà il giudice penale. Le vicende che avrebbero investito alcuni componenti dell’organo di prevenzione non possono, per ciò solo, riflettersi indistintamente su tutti i procedimenti trattati, dovendosi semmai ricavare elementi di diretta e concreta connessione con singoli pronunciamenti. Il ragionamento vale a respingere l’argomento dell’appellante sui pretesi vizi dei decreti di prevenzione.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul canone inferenziale e sulla tipizzazione giurisprudenziale delle situazioni indiziarie, a partire dalla pronuncia n. 1743 del 2016, che ha individuato un nucleo consolidato di fattispecie sintomatiche. Tra queste assumono rilievo centrale le cointeressenze imprenditoriali. La prognosi di contaminazione non richiede l’intenzionale adesione dell’imprenditore: l’esclusione della contiguità compiacente non esclude di per sé la contiguità soggiacente. I legami parentali, precisa la Corte, possono fondare il giudizio prognostico non in assoluto, ma in presenza di condizioni che colleghino la mera condizione parentale all’attività economica.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che nella specie l’elemento parentale si è riversato stabilmente in cointeressenze imprenditoriali non occasionalmente funzionali agli interessi dell’organizzazione criminale, risultando le società considerate veri e propri strumenti operativi della stessa. La Corte ritiene superata la tesi della mera autonomia del soggetto imprenditoriale formalmente nuovo: se bastasse costituire una società nuova per spezzare il nesso, il sistema di prevenzione antimafia non avrebbe ragione d’essere.
Il fattore temporale non elide il valore inferenziale degli indizi, data la gravità e la continuità delle condotte. L’intervento nel giudizio di prevenzione, di per sé legittima forma di esercizio del diritto di difesa, acquista significato nel contesto delle relazioni personali ed economiche e smentisce la tesi dell’estraneità. Irrilevanti restano l’incensuratezza, in sé considerata, e le dichiarazioni investigative addotte dall’appellante, perché frammentate e non incompatibili con l’accertamento prefettizio. Il motivo sulla disparità di trattamento è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 101, comma 1, c.p.a., e comunque infondato; l’illegittimità derivata cade con il rigetto degli altri motivi. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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