Atto esecutivo del giudicato e diniego di proroga della concessione sportiva (Cons. Stato n. 2561 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra un atto di conferma, ma un atto meramente confermativo ed esecutivo, la nota con cui l’amministrazione, preso atto della sentenza che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego, ne cura l’esecuzione richiamandone integralmente il dispositivo: essa è priva di rilevanza provvedimentale, non è soggetta a impugnazione e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. Una volta accertata con sentenza definitiva la legittimità del provvedimento amministrativo, la riapertura dell’istruttoria e la rimozione o modifica di tale provvedimento non possono porsi in contrasto con il giudicato, in virtù degli effetti conformativi che caratterizzano anche la sentenza di rigetto. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: la sopravvenienza normativa intervenuta anteriormente al passaggio in decisione della causa conclusasi con la sentenza definitiva deve essere allegata in quel giudizio e non in quello successivo, avente ad oggetto un atto esecutivo.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, concessionaria di un impianto sportivo comunale di proprietà di Roma Capitale, ha impugnato il diniego della propria istanza di rideterminazione della durata della concessione. Il ricorso è stato rigettato con sentenza del Consiglio di Stato n. 623 del 19 gennaio 2024, che ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego in ragione dell’esecuzione di opere abusive mai autorizzate e mai rimosse.
All’esito del contenzioso il Municipio ha adottato la nota del 6 febbraio 2024, con cui ha dato esecuzione alla determinazione dirigenziale del 2021, rinnovandone il dispositivo: rigetto dell’istanza di prolungamento a canone ridotto, ordine di demolizione e ripristino, ordine di restituzione del bene, con preannuncio di esecuzione coattiva. La concessionaria ha impugnato tale nota davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato i motivi in parte infondati, in parte inammissibili e in parte improcedibili. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge ogni censura muovendo dalla natura dell’atto. La nota impugnata non è un atto di conferma adottato all’esito di un nuovo procedimento, ma un atto che si limita a notificare la sentenza definitiva e a dare esecuzione al provvedimento del 2021, la cui esecuzione era rimasta sospesa per il contenzioso pendente. La sentenza intervenuta non costituisce un fatto nuovo oggetto di istruttoria: ne deriva solo l’accertamento definitivo di legittimità del diniego.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 2125 del 2023, il Collegio ribadisce la distinzione tra atti meramente confermativi, privi di rilevanza provvedimentale e non impugnabili perché espressione di diniego di riesame, e atti di conferma in senso proprio, adottati all’esito di nuova istruttoria. Nel caso in esame, una volta accertata la legittimità del provvedimento, la riapertura dell’istruttoria non può collegarsi a circostanze già valutate in sede amministrativa e giudiziale, in virtù degli effetti conformativi della sentenza di rigetto. Ne consegue l’infondatezza della doglianza sulle garanzie partecipative.
Quanto alle censure sul regolamento capitolino n. 186 del 2023, la Corte integra la motivazione del primo giudice: l’art. 19 riguarda le cause di risoluzione e non il mancato rinnovo della durata; l’art. 26 presuppone una concessione in essere, mentre quella in esame è scaduta da tempo, e comunque subordina l’indennità di occupazione al rispetto di tutti gli obblighi.
La Corte esclude poi l’effetto conformativo invocato dall’appellante: l’accertata legittimità del diniego di proroga chiude la vicenda, e la demolizione delle opere abusive non può essere scissa dalle ulteriori determinazioni del provvedimento. Il motivo sulle obbligazioni restitutorie è inammissibile, perché già posto nel precedente contenzioso e coperto dal giudicato.
Sui motivi aggiunti, il Collegio conferma che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass. n. 17078 del 2007), con salvezza delle sole sopravvenienze non deducibili. La proroga ex art. 16, comma 4, d.l. n. 198 del 2022 era invocabile nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 623 del 2024, essendo la norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e la causa passata in decisione l’11 gennaio 2024. Vale anche per il privato l’onere di allegare la sopravvenienza, pure richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 628 del 2024 sul dovere di riesame dell’amministrazione. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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