Sospensione disciplinare studente scuola cinema legittima e insindacabile nel merito (TAR Lombardia n. 4155 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare sugli studenti di una scuola di cinema riconosciuta dal Miur come soggetto autorizzato a rilasciare titoli equipollenti alla laurea di primo livello, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, indipendentemente dalla natura giuridica privatistica della Fondazione, in ragione del riconoscimento ministeriale del corso. La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati e la conseguente scelta della sanzione disciplinare, compresa la più afflittiva, costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice della legittimità solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione e il travisamento dei fatti. L’onere motivazionale è assolto anche mediante motivazione ob relationem, quando il provvedimento richiama gli atti delle varie fasi del procedimento, e la mancata o inesatta indicazione delle norme violate non assume rilievo ove l’interessato abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto al terzo e ultimo anno del corso di Arte e Tecnologia del Cinema e dell’Audiovisivo presso una Civica Scuola di Cinema facente parte di una Fondazione, ha impugnato la sanzione disciplinare del 21 dicembre 2023, con cui gli è stata disposta la sospensione dalla frequenza dell’Istituto con effetto immediato e fino al termine dell’anno didattico 2023-2024.
Il procedimento era stato avviato a seguito di molteplici segnalazioni di altri studenti, pervenute in un arco di circa quindici giorni, relative a comportamenti inappropriati, gesti non graditi e opinioni sessiste. Esperite le controdeduzioni, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico alla Direzione Generale, respinto con provvedimento dell’8 febbraio 2024. Ha quindi adito il TAR, articolando cinque motivi, mentre la Scuola ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Le scuole c.d. libere, pur strutturalmente private, sono considerate enti pubblici non economici, e il riconoscimento da parte del Miur del corso triennale comporta che il provvedimento adottato dalla Fondazione nei confronti di uno studente rientri nella giurisdizione amministrativa.
Sul merito, il TAR ha respinto tutte le censure. Quanto alla qualificazione dei fatti come sanzionabili, ha richiamato l’art. 16 del R.D. n. 1071/1935, che attribuisce la giurisdizione disciplinare sugli studenti e la estende ai fatti compiuti fuori dai locali dell’Istituto quando siano lesivi della dignità e dell’onore, nonché il Patto Formativo e il Codice di condotta interno. La contestazione è stata ritenuta precisa e puntuale nel riportare i fatti e le disposizioni violate, con assegnazione del termine di cinque giorni per le controdeduzioni.
Quanto alla proporzionalità, il Collegio ha ribadito che la valutazione sulla gravità dei fatti e la scelta della sanzione costituiscono espressione di larga discrezionalità, insindacabile nel merito salvo eccesso di potere. L’organo competente ha descritto puntualmente le condotte e ampiamente motivato sulla loro gravità, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità o travisamento, anche a fronte delle controdeduzioni in cui il ricorrente ha riconosciuto la veridicità di alcuni fatti.
Le censure sulla carenza di motivazione e sul giusto procedimento sono state parimenti respinte. La motivazione può ricavarsi dagli atti delle varie fasi del procedimento, anche per relationem, e la mancata indicazione delle norme violate non rileva quando l’interessato ha avuto piena possibilità di difendersi. Il termine di cinque giorni è stato rispettato e l’oscuramento non ha precluso la comprensione degli episodi contestati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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