Interdittiva antimafia e motivi aggiunti in appello: no ai nuovi atti (C.G.A.R.S. n. 813 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello amministrativo i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a., sono ammissibili esclusivamente per dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, emersi da documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di prime cure. Essi non possono essere utilizzati per impugnare per la prima volta nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado, dovendosi in tal caso proporre autonomo ricorso giurisdizionale. La norma, derogando al divieto dei nova in secondo grado, non tollera interpretazione estensiva e la sua dilatazione violerebbe il principio del doppio grado di giudizio. Sul piano sostanziale, l’informazione antimafia interdittiva è sorretta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, il cui vaglio giurisdizionale resta ancorato alla verifica di completezza dell’istruttoria e di logicità della motivazione prefettizia.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al TAR Sicilia una informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento valorizzava tre emergenze investigative: la vicinanza del padre convivente, soggetto pregiudicato per mafia, alla ditta; la presenza presso il parcheggio di un soggetto sconsigliato; la continuità economica con la precedente gestione.

Con ordinanza cautelare il TAR sospendeva l’efficacia del provvedimento e onerava la Prefettura di riesaminare la posizione. Seguiva una nuova interdittiva. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rigettava i motivi aggiunti e compensava le spese. Proponeva appello la parte soccombente, che depositava poi motivi aggiunti avverso il divieto prefettizio di esercitare l’attività di rimessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione dell’Avvocatura distrettuale sull’inammissibilità dei motivi aggiunti in appello. Il provvedimento di divieto è stato adottato il 30 ottobre 2023 e comunicato l’8 maggio 2024, dunque dopo il deposito dei motivi aggiunti in primo grado. Esso non rientrava tra gli atti presupposti, connessi o dipendenti impugnati, ancorché ignoti, e non poteva quindi essere oggetto di censura in questa sede.

La regola è ribadita richiamando l’art. 104, comma 3, c.p.a. e l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. V, n. 1263 del 2024, oltre ai precedenti Cons. Stato, Sez. IV, n. 6933 del 2023, Cons. Stato, Sez. V, n. 2792 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 21 del 2018. I motivi aggiunti in appello riguardano solo atti già impugnati e non atti di procedimenti collegati che andavano impugnati in primo grado.

Nel merito, l’appello è infondato. La sentenza di prime cure ha dato conto dell’esaustiva istruttoria e della solida motivazione della seconda interdittiva. Tre elementi assumono valore dirimente: la parentela del titolare con il padre convivente, pregiudicato per mafia, la cui presenza nel parcheggio è riscontrata; i rapporti con la precedente gestrice, moglie di un soggetto sconsigliato, e il carattere meramente formale del passaggio d’attività; gli incontri tra soggetti sospettati di appartenenza mafiosa documentati nel parcheggio fin dal giugno 2021.

Il Collegio respinge dunque il gravame e compensa le spese del secondo grado. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei soggetti nominati nei provvedimenti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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