Rinnovi e proroghe computati nel valore dell’appalto ai fini delle soglie comunitarie (C.G.A.R.S. n. 812 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di servizi si tiene conto dell’importo massimo, comprese le opzioni e i rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. La lex specialis che preveda la ripetizione di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza bando impone di computare anche tali rinnovi ai fini dell’art. 35, comma 1, e della verifica delle soglie comunitarie. Superata la soglia, la stazione appaltante deve indire una procedura aperta. Le mere proroghe tecniche ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 non possono assorbire rinnovi contrattuali strutturati, né essere disposte prima dell’avvio della nuova gara. L’interpretazione letterale e sistematica delle clausole di gara prevale su letture integrative che alterino la par condicio e l’affidamento dei concorrenti.
Il Fatto
Una società, subentrata mediante affitto di ramo d’azienda nella gestione del servizio di igiene urbana, impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la determina con cui il Comune aveva indetto una procedura negoziata senza bando per l’affidamento transitorio del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti, unitamente agli atti di gara e all’aggiudicazione definitiva. La ricorrente deduceva di non essere stata invitata e che l’importo complessivo dell’affidamento, considerati i rinnovi previsti dalla lex specialis, superava la soglia comunitaria, imponendo una procedura aperta.
Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che il richiamo all’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 andasse inteso come mera proroga tecnica per il tempo necessario all’individuazione del nuovo contraente. La società proponeva appello, insistendo sulla persistenza dell’interesse anche in ragione dell’azione di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse: l’appellante ha interesse strumentale all’annullamento degli atti, mirando a partecipare alla futura gara aperta. Né lo stato avanzato della distinta procedura pluriennale incide sulla permanenza dell’interesse, anche ai fini della soccombenza virtuale.
Nel merito, il C.G.A.R.S. ricostruisce il contenuto dell’art. 6 del capitolato speciale: alla durata iniziale di quattro mesi si aggiungono due rinnovi quadrimestrali mediante procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 5, per la ripetizione di servizi analoghi, oltre a un’ulteriore proroga di un mese. L’interpretazione letterale, condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. richiamati dalla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n. 7570 del 2024; C.G.A.R.S. n. 359 del 2023), non consente letture alternative, che integrerebbero indebitamente le regole di gara.
Accertato che il rapporto contrattuale complessivo si estende a dodici mesi più la proroga, il valore dell’appalto — pari a euro 672.677,26 al netto di IVA e oneri di sicurezza — supera largamente la soglia comunitaria. Trova quindi applicazione l’art. 63, comma 5, penultimo periodo, che impone di computare l’importo totale della prosecuzione ai fini dell’art. 35, comma 1: il Comune avrebbe dovuto bandire una procedura aperta.
Il richiamo alla proroga tecnica ex art. 106, comma 11 è erroneo: l’istituto ha carattere eccezionale e temporaneo, opera solo nelle more della conclusione della nuova procedura e non può essere disposto prima del suo avvio. L’appello è pertanto accolto e gli atti della procedura negoziata sono annullati. Il Collegio esclude tuttavia la inefficacia del contratto, in ragione dello stato di esecuzione, ai sensi dell’art. 121, comma 2, c.p.a., con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole