Interdittiva antimafia e obbligo di motivazione sulle misure del 94-bis (TAR Campania n. 5454 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interdittiva antimafia adottata in sede di aggiornamento di un precedente provvedimento interdittivo, il Prefetto è tenuto a vagliare in concreto gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. A tal fine non è sufficiente il rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa, ma occorre un onere motivazionale rafforzato, che dia conto di una effettiva attualizzazione della valutazione e tenga conto delle risultanze del procedimento di controllo giudiziario ex art. 34-bis. L’omesso o insufficiente esame di tali profili integra un vizio istruttorio e motivazionale che travolge l’interdittiva e, in via derivata, i provvedimenti comunali che su di essa si fondano. La deroga all’obbligo di comunicazione ex art. 92 d.lgs. n. 159/2011 resta ammessa, per il principio di dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21-octies legge n. 241/1990, quando l’interlocuzione procedimentale risulti ininfluente sulla decisione finale.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha confermato, in esito a istanza di aggiornamento, un’interdittiva antimafia fondata sulla ritenuta frequentazione dei soci con soggetti gravati da precedenti penali e collegati a clan camorristici operanti nel mercato ortofrutticolo. L’originaria misura interdittiva si basava, in particolare, sulla permanenza dell’assetto societario in capo al gruppo familiare di riferimento.

La ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, l’inconsistenza del quadro indiziario rimasto cristallizzato all’originaria interdittiva nonostante le sopravvenienze, e l’illegittimo diniego di applicazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. Impugna altresì il provvedimento del Comune di Ottaviano che, sull’immediato presupposto dell’interdittiva, ha disposto la cessazione degli effetti della S.C.I.A., la sospensione e la chiusura dell’attività. Si costituiscono il Ministero dell’Interno e il Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo sulla omissione del contraddittorio procedimentale. L’interdittiva segue di appena due mesi l’istanza di aggiornamento, nella quale la società aveva già diffusamente rappresentato i fatti sopravvenuti posti a sostegno del riesame: nomina di un amministratore non socio, adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e decreto del Tribunale della prevenzione reiettivo dell’istanza di controllo giudiziario. La Prefettura ha tenuto presenti e criticamente vagliato tali sopravvenienze, come emerge dal verbale G.I.A. richiamato.

La ricorrente non ha addotto in giudizio alcun elemento informativo ulteriore rispetto a quelli già conosciuti dall’Autorità, sicché il dedotto vulnus delle garanzie partecipative assume consistenza meramente formalistica. Trova applicazione il principio della dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21-octies legge n. 241/1990, che opera anche nei procedimenti di che trattasi, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3082/2025 e n. 2762/2025: il contraddittorio può essere omesso quando risulta ininfluente o idoneo solo a rallentare l’adozione della misura. La motivazione prefettizia sull’esclusione delle misure partecipative è pertanto analitica e scevra da profili di irragionevolezza.

È invece fondato il motivo sulla mancata applicazione dell’art. 94-bis. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025, secondo cui, nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi applicativi delle meno afflittive misure collaborative, sussiste un maggior onere motivazionale e non è sufficiente il rinvio alla persistenza degli elementi indiziari originari.

Nel caso concreto il provvedimento contiene sul punto una motivazione per relationem, limitandosi a condividere le considerazioni del verbale G.I.A., il quale esclude l’applicazione delle misure con formula stereotipata e astratta, fondata sulla permanenza della proprietà in capo al gruppo familiare. Nessuna considerazione è riservata alle risultanze del procedimento di controllo giudiziario ex art. 34-bis, compendiate nel decreto reiettivo del Tribunale di Napoli. La motivazione resta ancorata all’originario dato della conduzione familiare, senza effettiva attualizzazione della valutazione e senza dar conto del concreto pericolo di inquinamento mafioso.

Il motivo è dunque accolto, assorbito ogni altro, con conseguente annullamento dell’interdittiva per vizio istruttorio e motivazionale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo. Da tanto deriva, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento comunale, che interamente si fonda sull’interdittiva presupposta. Le spese sono compensate per la delicatezza e complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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