Accesso agli atti e cessazione della materia con spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 2700 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, l’intervenuta esibizione integrale della documentazione richiesta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di cessazione non preclude la regolazione delle spese, che il giudice liquida secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che il ricorso avrebbe avuto ove non fosse sopravvenuta l’ostensione. Le spese sono distratte in favore del difensore che abbia agito quale procuratore antistatario. Resta ferma la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio quando emergano elementi che dimostrino l’insussistenza dei presupposti reddituali, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente, esclusa dalla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare nell’ambito della procedura di risanamento di un comprensorio della Città di Messina, ha presentato al Commissario Straordinario del Governo e all’Arisme istanze di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, per ottenere copia della documentazione relativa alla procedura.

L’Arisme ha accolto solo in parte l’istanza, consentendo l’accesso ai soli documenti del fascicolo personale e riservando la restante documentazione alla preventiva autorizzazione dei terzi per presunta presenza di dati sensibili. Decorso il termine di trenta giorni senza rilascio, la ricorrente ha impugnato il diniego tacito ex art. 25, quarto comma, legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna al rilascio. Costituitasi l’Agenzia, ha documentato l’avvenuta consegna integrale della documentazione, con conseguente cessazione della materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha esibito e consegnato alla ricorrente tutta la documentazione richiesta, come da verbale. È così venuto meno l’interesse alla decisione sul diniego tacito: la materia del contendere va pertanto dichiarata cessata, in coerenza con la richiesta formulata da entrambe le parti.

Esclusa ogni pronuncia sul merito dell’accesso, il Tribunale ha affrontato il profilo delle spese. Ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che il ricorso avrebbe avuto se l’ostensione non fosse sopravvenuta. Poiché l’Amministrazione aveva riscontrato solo parzialmente e in ritardo, lasciando decorrere il termine senza rilascio, il ricorso sarebbe risultato fondato: le spese sono quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente.

La liquidazione è fissata in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che ha agito quale procuratore antistatario, come richiesto in camera di consiglio.

Il Collegio ha inoltre esaminato la posizione dell’ammissione al gratuito patrocinio. Sulla scorta della nota dell’Agenzia delle Entrate, che ha evidenziato il superamento dei limiti di reddito, ha revocato l’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, per insussistenza dei presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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