Revisione prezzi Consip: giurisdizione ordinaria se la clausola è vincolata (TAR Toscana n. 1528 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla revisione dei prezzi in un appalto pubblico di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., quando la clausola contrattuale lascia permanere in capo all’amministrazione un margine di valutazione discrezionale. La stessa controversia appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario quando la clausola di revisione individua in modo compiuto e vincolante tempi e criteri del compenso revisionale, così che la pretesa dell’appaltatore si traduce in una domanda di adempimento contrattuale da accertare nell’an e nel quantum. In tale ipotesi l’amministrazione non esercita alcun potere autoritativo e la posizione dell’appaltatore ha natura di diritto soggettivo.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un servizio di pulizia per istituti scolastici nell’ambito di una convenzione Consip, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dal settembre 2018, oltre agli interessi moratori, e l’annullamento del diniego opposto dall’istituto scolastico committente. La domanda si fondava sull’art. 10, comma 5, della Convenzione e sull’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, che prevedono l’aggiornamento annuale del canone in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, la decadenza del diritto per mancanza di richieste tempestive nel corso dell’esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica. Il Collegio rileva che tale disposizione riceve in giurisprudenza un’interpretazione ampia: la giurisdizione esclusiva copre sia la contestazione sulla spettanza del riconoscimento sia quella sull’importo quantificato, come affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 2157 del 2022 e dal Cons. Stato, sez. III, n. 7291 del 2023.

Questo ambito esteso incontra però un limite. Se è in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata nell’an e nel quantum, la controversia ha a oggetto una mera pretesa di adempimento e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale richiama sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, nonché Cons. Stato, sez. V, n. 1069 del 2024.

Il Collegio conforta l’orientamento con la giurisprudenza costituzionale: la giurisdizione esclusiva si giustifica solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando il proprio potere autoritativo o si avvale degli strumenti negoziali sostitutivi (Corte cost. n. 204 del 2004; Corte cost. n. 191 del 2006).

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che l’art. 9.4 del Capitolato Tecnico individua compiutamente sia le tempistiche sia i criteri di determinazione dell’importo, ancorando il diritto a criteri certi e obiettivi. Anche il richiamo ai dati dell’art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 rinvia a parametri standardizzati e predeterminati. La discrezionalità dell’amministrazione risulta quindi assorbita da vincolanti parametri contrattuali.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario l’accertamento del diritto alla revisione e della decadenza prospettata. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con facoltà di riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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