Legami parentali e radicamento territoriale giustificano il diniego di revoca dell’interdittiva antimafia (TAR Lazio n. 237 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva, la valutazione prefettizia che nega la revoca si fonda su un ragionamento induttivo e probabilistico, non sulla certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica dell’accertamento penale. È sufficiente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, idonea a far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione. I rapporti di parentela, ancorché di grado non prossimo, e le frequentazioni con esponenti di una consorteria criminale, uniti alla permanenza del radicamento territoriale dell’impresa, integrano un quadro indiziario congruo. Nel diniego di riesame occorre la sopravvenienza di fatti ed elementi nuovi idonei a superare la precedente prognosi di permeabilità.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nell’edilizia, era stata raggiunta nel 2008 da una informativa interdittiva antimafia adottata dalla competente Prefettura. Dopo oltre sedici anni, con istanza del 18 giugno 2020, ne ha chiesto la revoca, valorizzando una serie di sopravvenienze favorevoli: il decesso di alcuni parenti gravati da pregiudizi, l’assenza di contatti con gli stessi, l’incensuratezza dei soci e il trasferimento della sede legale nella provincia di Latina.

La Prefettura ha respinto l’istanza, ritenendo persistente il pericolo di infiltrazione. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, articolando ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti, anche a seguito dell’accesso alla documentazione presupposta riconosciutole in sede di appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibili alcune domande: quella relativa ai primi motivi aggiunti, già definiti con efficacia di giudicato; quella avverso la nota del 27 marzo 2024, priva di contenuto provvedimentale e meramente esplicativa; e quelle contro il d.lgs. n. 159/2011 e la circolare ministeriale dell’8 febbraio 2013, atti rispettivamente legislativo e generale, privi di autonoma censura.

Nel merito, la disposta istruttoria ha confermato i rapporti di parentela, ancorché di grado non prossimo, dei soci con esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, nonché le frequentazioni con soggetti pregiudicati del medesimo contesto territoriale. L’erronea indicazione di un soggetto come “compare di matrimonio” non inficia la valutazione, poiché l’effettivo titolare di tale ruolo è parimenti noto alle forze dell’ordine per i precedenti penali.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la valutazione amministrativa deve risultare plausibile e ragionevole in relazione al complessivo quadro indiziario, mediante un ragionamento di tipo probabilistico e non di certezza processuale (Cons. Stato, Sez. III, n. 11600 del 2022; n. 7590 del 2024). Su questa base ha ritenuto la motivazione del provvedimento coerente e non scalfita dalle deduzioni difensive.

Quanto al secondo gruppo di censure, il TAR ha respinto la tesi del trasferimento effettivo della sede: è pacifico che in provincia di Latina sia stata trasferita solo la sede legale, presso una mera abitazione privata, mentre quella operativa è rimasta nel territorio di origine. Determinante è risultata la continuità dell’incarico di responsabile tecnico, mantenuto dal 2007 al 2020, carica aziendale di rilievo ancorché priva di poteri gestori.

Infine, trattandosi di diniego di riesame, il Collegio ha ribadito che il superamento della precedente prognosi richiede fatti ed elementi nuovi (TAR Calabria, Sez. I, n. 714 del 2024), nella specie insussistenti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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