Porto d’armi, la revoca prefettizia del divieto non vincola la Questura (TAR Marche n. 223 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la revoca del divieto di detenzione adottata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. non vincola la Questura, chiamata a esprimere una valutazione autonoma sul possesso dei requisiti di affidabilità previsti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.. L’eventuale diniego di rinnovo non è contraddittorio rispetto al precedente rinnovo della licenza, poiché un fatto di rilevanza penale sopravvenuto interrompe la continuità del possesso di quei requisiti. L’assenza di condanne penali e la remissione della querela non impediscono all’Autorità di P.S. di fondare il giudizio su qualsiasi circostanza, anche non rilevante in sede penale, da cui emergano fondati dubbi circa il possibile abuso delle armi legalmente detenute.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da anni di un porto d’armi ad uso caccia, aveva ottenuto l’ultimo rinnovo nel 2019. Nel luglio dello stesso anno veniva presentata a suo carico una querela per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.; sulla base della sola notizia di reato la Prefettura adottava il divieto di detenzione delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S.. Chiusa favorevolmente la vicenda penale e revocato il divieto in via prefettizia nel 2022, l’interessato presentava alla Questura istanza di rinnovo.

Dopo il preavviso di rigetto e le memorie difensive, la Questura respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Marche, deducendo eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e individua il nodo in una contraddizione interna alla difesa: il ricorrente afferma che la revoca prefettizia non vincolava la Questura, ma costruisce l’intero ricorso sull’assunto opposto, cioè che quel provvedimento abbia fatto venir meno le circostanze ostative.

Il Tribunale riconosce che, in sede di rinnovo, la Questura aveva implicitamente valutato sussistenti i requisiti di affidabilità, benché alcuni pregiudizi di polizia risalenti agli anni ’90 fossero già noti. Tuttavia l’episodio del luglio 2019 ha interrotto la continuità del possesso di tali requisiti: viene in rilievo una condotta di rilevanza penale ex se ostativa, come riconosciuto dalla stessa Prefettura nel disporre il divieto. La denuncia-querela avrebbe già giustificato la revoca del titolo, non adottata forse perché ritenuto sufficiente il ritiro cautelare del titolo.

Quanto alla revoca del divieto, il provvedimento prefettizio non contiene alcuna motivazione idonea a orientare le valutazioni che la Questura era legittimata a svolgere in proprio: si limita a richiamare una nota dei Carabinieri e la documentazione agli atti, senza elementi di comparazione.

Nel diniego si osserva correttamente che la remissione della querela non elimina il fatto del luglio 2019, il quale dimostra un carattere irascibile e incline all’uso della violenza, incompatibile con la legale detenzione di armi. Secondo giurisprudenza consolidata, l’assenza di condanne penali non assume rilievo, potendo l’Autorità di P.S. basarsi su qualsiasi circostanza, anche penalmente irrilevante, da cui emergano fondati dubbi circa il possibile abuso delle armi.

Nessun vizio istruttorio, motivazionale o di contraddittorietà è quindi ravvisabile. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della sinteticità degli scritti e del contegno processuale collaborativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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