L’interdittiva antimafia tra pericolo probabilistico e attualità del rischio (TAR Sicilia n. 944 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che legittima l’informazione interdittiva antimafia si accerta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”, e non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale. La misura non sanziona fatti penalmente rilevanti ma rimuove una minaccia per la sicurezza pubblica, cosicché il suo presupposto non è il sospetto dell’amministrazione ma un quadro indiziario ancorato a condotte sintomatiche, anche atipiche, apprezzate dal Prefetto ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 159/2011. L’assenza di una sentenza di condanna e la revoca della misura cautelare personale non escludono la legittimità del provvedimento, operando su un piano distinto da quello della prevenzione amministrativa. I fatti risalenti nel tempo possono fondare l’interdittiva purché dall’insieme delle vicende emerga un quadro idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del rischio, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo.

Il Fatto

L’impresa individuale ricorrente, attiva nel settore agricolo e zootecnico, ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Enna nel giugno 2024, con la quale si è ritenuta sussistente la possibilità di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, l’accertamento dell’insussistenza di qualsiasi condizionamento e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica, in subordine per equivalente.

Il provvedimento si fondava su un complesso di elementi: l’arresto del titolare della ditta nel 2022 in esecuzione di un’ordinanza cautelare nell’ambito di un’operazione antimafia, il suo inserimento tra i prestanome di un clan familiare per l’intestazione fittizia di imprese, il rinvio a giudizio per reati associativi e contro l’economia, i controlli sul territorio con soggetti controindicati e una serie di passaggi di capi di bestiame con aziende riconducibili alla medesima famiglia e già destinatarie di misure interdittive. La Prefettura e il Ministero dell’Interno si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso. In sede cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i principi in materia, richiamando la giurisprudenza d’appello secondo cui il pericolo di infiltrazione si valuta con un giudizio prognostico di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 riconosce come elemento fondante della misura anche i soli “eventuali tentativi” di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa. Il diritto della prevenzione antimafia non reprime condotte illecite ma fronteggia una minaccia per la sicurezza pubblica; il rischio non può quindi ridursi a un sospetto, dovendo ancorarsi a condotte sintomatiche, tipizzate o rimesse al prudente apprezzamento prefettizio ex art. 91, comma 6.

Il sindacato del giudice amministrativo ha pieno accesso ai fatti e valuta la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, evitando che la valutazione prefettizia si traduca in una “pena del sospetto”. Il Tribunale richiama il catalogo aperto di situazioni indiziarie elaborato dalla giurisprudenza, tra cui i provvedimenti sfavorevoli del giudice penale e i rapporti economici con soggetti controindicati.

Nel merito, il ricorso è respinto. Il provvedimento risulta adeguatamente motivato e fondato su una visione unitaria degli elementi, non su una lettura atomistica. Il Collegio valorizza anzitutto il rinvio a giudizio del titolare, per il quale non rileva che il procedimento penale non sia concluso né che manchi una condanna. Sul punto richiama Cons. St. sez. III n. 3265 del 2024, secondo cui ai fini dell’interdittiva gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o già oggetto di giudizio penale con esito assolutorio.

Quanto alla revoca della misura cautelare personale, il Tribunale ribadisce che essa non è da sola sufficiente a escludere il rischio, operando la prevenzione penale su un piano diverso da quella amministrativa. Richiama sul punto C.G.A.R.S. n. 525 del 2023 e Cass. pen. Sez. VI n. 26342 del 2019, che escludono poteri di controllo del giudice della prevenzione sui presupposti dell’interdittiva. Sull’attualità, la giurisprudenza amministrativa ammette che l’interdittiva si fondi su fatti risalenti, purché il quadro complessivo giustifichi il giudizio di concretezza, non essendo il tempo di per sé idoneo a fugare il rischio; nel caso di specie i fatti contestati risultano commessi fino al 2022.

Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, mentre resta confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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