Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico esclude l’azione avverso il silenzio inadempimento (TAR Emilia-Romagna n. 208 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso gerarchico proposto avverso un provvedimento amministrativo, ove non deciso dall’organo adito nel termine di novanta giorni dalla presentazione, si intende respinto a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971. In tale evenienza si configura un’ipotesi di silenzio-rigetto, non già di silenzio-inadempimento, con la conseguenza che il privato può esperire esclusivamente il ricorso giurisdizionale avverso l’atto originario ovvero avverso il silenzio-rigetto, nei rispettivi termini di decadenza, e non l’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 117 CPA.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata presentazione ai rilievi dattiloscopici. Avverso tale diniego proponeva ricorso gerarchico alla Prefettura ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971. Rimasto senza riscontro, il ricorrente adiva il TAR ex artt. 31 e 117 CPA, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni sull’istanza volta al rinnovo del titolo. Il Ministero dell’Interno si costituiva con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro delle ipotesi di silenzio amministrativo, rilevando che le fattispecie di silenzio significativo sono tassative e ricorrono solo quando una disposizione di legge qualifichi espressamente l’inerzia in senso provvedimentale. In difetto di una siffatta qualificazione normativa, l’inerzia dell’Amministrazione integra il silenzio-inadempimento, che legittima esclusivamente l’azione sollecitatoria di cui all’art. 117 CPA.
Nel caso di specie, tuttavia, la fattispecie dedotta non integrava un’ipotesi di silenzio-inadempimento. L’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 dispone che, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Ne consegue che l’inerzia della Prefettura sul ricorso amministrativo aveva determinato la formazione del silenzio-rigetto, qualificato dalla legge come provvedimento di reiezione.
Il Collegio ha inoltre precisato, sul punto, che il termine assegnato all’Amministrazione per pronunciarsi sul ricorso gerarchico non ha natura perentoria e non estingue il potere di decidere. Alla scadenza del termine, il privato può proporre ricorso giurisdizionale avverso l’atto originario, impugnare il silenzio-rigetto ovvero attendere la decisione tardiva dell’Amministrazione. La circostanza che il ricorso amministrativo fosse rimasto privo di riscontro non consentiva, pertanto, di attivare il rimedio avverso il silenzio-inadempimento, inconfigurabile in presenza di una fattispecie di silenzio qualificato.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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