Interdittiva antimafia e diniego prevenzione collaborativa rilevano per mancata cesura dei rapporti (TAR Sicilia n. 1432 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di aggiornamento dell’interdittiva antimafia e della contestuale istanza di applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 è legittimo quando l’Amministrazione dia conto, con motivazione logica e adeguata, del permanere del rischio di infiltrazione mafiosa. La pendenza del procedimento penale per un reato spia conserva valenza sintomatica finché non intervenga una pronuncia definitiva, non potendo il giudice amministrativo sindacare la consistenza delle prove penali né sostituire la discrezionalità tecnica della Prefettura. Assume rilievo decisivo la mancata adozione di misure di self cleaning, desumibile dall’invarianza della compagine sociale e dal perdurante controllo di fatto esercitato dal soggetto controindicato.
Il Fatto
La società ricorrente, costituita nel 2017, era già stata destinataria di un’informativa antimafia interdittiva nel 2018, fondata sul rinvio a giudizio di un soggetto a essa legato per turbata libertà degli incanti con aggravante mafiosa. L’impugnazione di quel provvedimento era stata rigettata in primo grado e in appello.
Nel 2024 la società ha chiesto l’aggiornamento dell’interdittiva e l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, deducendo l’inattualità dei fatti, l’esiguità degli appalti contestati e gli sviluppi dibattimentali favorevoli. La Prefettura ha confermato l’interdittiva; di qui il ricorso innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla natura della valutazione prefettizia: espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, e non integrante alcun automatismo tra reato spia e interdittiva. La pendenza del procedimento penale, non ancora concluso, mantiene quindi valore sintomatico, né l’Amministrazione ha competenza ad accertare la consistenza delle prove.
Quanto al dato quantitativo — due appalti su ventinove — il Tribunale osserva che esso non elide il peso dell’incriminazione. Sul fronte delle cointeressenze, restano significative l’assunzione del soggetto controindicato nel 2017 e il suo licenziamento solo dopo l’adozione dell’interdittiva nel 2018.
Decisiva è la composizione della compagine sociale, rimasta invariata: il 95% delle quote appartiene alla ex compagna del soggetto controindicato, circostanza che rende verosimile il perdurante controllo di fatto dell’azienda. Tale invarianza, dopo il passaggio in giudicato dei rigetti, segnala la mancata adozione di misure di self cleaning, preclusiva della richiesta mitigazione.
A ciò si aggiungono elementi istruttori recenti: l’incontro in sede legale con il soggetto controindicato, che ha dichiarato di presidiare l’accesso; la sua presenza nei luoghi dell’audizione della rappresentante legale; l’identificazione alla guida di un’auto intestata alla società. Tali episodi confermano il perdurante ruolo gestionale.
Il Tribunale esclude infine la dedotta vocazione antimafia, rilevando il rigetto dell’istanza di accesso al Fondo per le vittime di estorsione e usura e il respinto ricorso avverso quel diniego. La motivazione del rigetto risulta pertanto sufficiente e adeguata, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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