L’ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto e confermato si estende al titolo esecutivo (TAR Sicilia n. 3627 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e confermato dalla sentenza che ha deciso l’opposizione, quando quest’ultima sia passata in giudicato. Il titolo esecutivo azionabile comprende il provvedimento monitorio e la pronuncia di opposizione, rientrando tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento del rimedio. La notifica del titolo all’amministrazione debitrice integra il presupposto per il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e dispone, sin d’ora, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale il Comune intimato era stato condannato al pagamento di somme. Il provvedimento monitorio era stato opposto e la sentenza che aveva definito l’opposizione ne aveva confermato il contenuto, passando in giudicato.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, la società propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. Il Comune, regolarmente notiziato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità del rimedio. Il decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza resa in sede di opposizione e ormai irrevocabile, appartiene alla categoria dei provvedimenti giurisdizionali rispetto ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’azione di ottemperanza. Il Tribunale richiama sul punto C.G.A.R.S., sez. giur., 10 febbraio 2014, n. 72.

Il giudice amministrativo esamina poi i presupposti processuali. Rileva il rispetto del termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito del ricorso stabilito dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Verifica inoltre che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 21 novembre 2019 e la sentenza di opposizione il 17 novembre 2023: le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice risultano osservati, con conseguente decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio ravvisa l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ordina pertanto all’amministrazione resistente di provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale dispone sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo le modalità di attivazione su richiesta della parte ricorrente e il compenso a carico dell’amministrazione inottemperante, da liquidare con separato decreto e con parcella da depositare a pena di decadenza entro cento giorni ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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