Interdittiva antimafia e misure collaborative: la proporzionalità guida la scelta (TAR Puglia n. 874 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le modifiche introdotte al Codice antimafia dal D.L. n. 152/2021 hanno informato il sistema delle misure di prevenzione al principio di gradualità. L’informativa interdittiva antimafia presuppone un quadro indiziario che denoti la realistica probabilità materiale del rischio infiltrativo, e non la mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi. Quando i tentativi di infiltrazione sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, l’occasionalità dell’agevolazione può costituire ragione di illegittimità dell’informativa a carattere interdittivo, in virtù dell’alternativa costituita dalle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis cod. antimafia. Il giudice amministrativo esercita un vaglio pieno ed effettivo sulla valutazione prefettizia, non limitato al controllo estrinseco.
Il Fatto
Una società operante nel settore edilizio presentava istanza di iscrizione nella white list della Prefettura. All’esito del procedimento informativo, il Prefetto rigettava l’istanza e irrogava l’informativa interdittiva antimafia. La decisione si fondava su una serie di elementi: il deferimento all’autorità giudiziaria, nel 2017, di una precedente socia per truffa aggravata; la sua asserita frequentazione di un soggetto incensurato, figlio di un esponente della criminalità organizzata; quattro incontri, nell’arco di un triennio, con un geometra comunale; alcuni intrecci societari e la partecipazione a un consorzio attinto da interdittiva poi annullata.
La società impugnava gli atti davanti al TAR Puglia, che in via cautelare disponeva il riesame. Il Prefetto confermava l’interdittiva. Nel frattempo il Comune aveva risolto il contratto d’appalto (progetto P.N.R.R.) sul presupposto dell’interdittiva. La ricorrente proponeva ricorso e due atti per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 84 cod. antimafia e le misure collaborative dell’art. 94-bis cod. antimafia condividono il medesimo presupposto applicativo, ossia i tentativi di infiltrazione mafiosa. La scelta tra l’una e le altre va condotta con un giudizio analitico caso per caso. L’introduzione delle misure collaborative per le ipotesi di agevolazione occasionale implica che l’occasionalità possa fondare l’illegittimità dell’interdittiva.
Richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che il pericolo infiltrativo si valuta secondo un ragionamento induttivo probabilistico, distinto dal canone penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Esso deve però basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e su un nucleo di materialità oggettiva, mai su elementi immaginari o aleatori.
Applicando tali indici al caso, il Collegio rileva l’inconsistenza di ciascun elemento. L’assoluzione con formula piena della ex socia e l’assenza di legami di parentela tra l’amministratore e il soggetto controindicato svuotano il primo rilievo. La scarsa periodicità degli incontri e il ruolo del dipendente comunale non supportano la prognosi. Gli affidamenti alla società consortile risultano smentiti per tabulas, essendo conseguiti all’esito di una gara e di un ricorso accolto. La partecipazione al consorzio era cessata dopo il preavviso di diniego.
Il TAR accoglie quindi il ricorso principale: il quadro indiziario è troppo generico per fondare la probabilità cruciale di permeabilità mafiosa. Quanto alla risoluzione contrattuale, l’art. 108, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 esige un provvedimento definitivo, requisito venuto meno con la sospensione cautelare. L’illegittimità della risoluzione discende anche dall’insistenza del contratto su fondi P.N.R.R., di preminente interesse pubblico. Il provvedimento confermativo, adottato all’esito di un riesame, è a sua volta annullato per derivazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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