Revisione prezzi e alea contrattuale nei contratti di durata della p.a. (Cons. Stato n. 6664 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica del prezzo, imposta dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, non ha la funzione di neutralizzare l’alea contrattuale, ma di preservare l’equilibrio tra prestazione e controprestazione nel corso del rapporto. La revisione si giustifica solo a fronte di uno squilibrio sopravvenuto eccedente il rischio d’impresa accettato dall’operatore economico in sede di offerta. Non è pertanto esigibile un’istruttoria di riequilibrio da parte della stazione appaltante in assenza di prova concludente di un complessivo stravolgimento del sinallagma. Il mero incremento periodico inferiore a quello in precedenza percepito non integra tale prova. Il criterio di calcolo pattuito, ancorato a un parametro oggettivo di mercato, costituisce espressione dell’autonomia negoziale e dell’istruttoria anticipata dell’amministrazione, accettata dall’offerente con la partecipazione alla gara.
Il Fatto
La società appaltatrice aveva partecipato, in raggruppamento temporaneo, a una gara indetta nel 2011 per un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia destinato agli immobili sanitari, aggiudicandosi uno dei lotti e stipulando nel 2012 la relativa convenzione. Il contratto prevedeva, all’art. 10 della Convenzione, una deroga all’inderogabilità del corrispettivo, con aggiornamento secondo il paragrafo 8.8 del Capitolato tecnico e l’applicazione dell’indice di revisione della componente energetica.
La società ha impugnato davanti al TAR Lazio le revisioni relative al quarto trimestre 2021 e ai primi due trimestri 2022. Ha dedotto che l’applicazione dell’indice, comprensivo di imposte e oneri, avesse perso la funzione di garanzia dell’equilibrio contrattuale a causa dell’aumento dei prezzi energetici e della temporanea riduzione dell’aliquota IVA disposta dal decreto-legge n. 130/2021. Il giudice di primo grado ha in parte accolto il ricorso, ravvisando il contrasto con l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 per mancata valorizzazione dell’aumento imprevedibile della materia prima. La Consip ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi e individua il punto centrale non nella sussistenza della clausola revisionale, quanto negli effetti della sua applicazione. Richiamando l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, la Sezione ne ricostruisce la ratio: garantire l’equilibrio del rapporto di durata, con duplice tutela dei contraenti. Il meccanismo persegue anche l’interesse pubblico a prestazioni qualitativamente adeguate e a evitare aumenti incontrollati.
La Corte precisa che l’istituto non incide sull’autoregolamentazione degli interessi operata in sede di stipula. L’imprenditore formula l’offerta assumendosi l’alea conseguente, e la clausola non lo tiene automaticamente indenne dalle fluttuazioni di una sola componente del servizio. Richiamando la Sez. IV n. 7756 del 2022, il Collegio ribadisce che la periodicità della revisione non azzera il rischio e che sarebbe singolare esentare l’appaltatore in via eccezionale. La revisione opera solo per uno squilibrio sopravvenuto eccedente l’alea propria dei contratti di durata.
Nel caso concreto, il Capitolato tecnico aveva ancorato la revisione della componente energia a un parametro oggettivo di mercato, le rilevazioni della Camera di Commercio di Milano. L’amministrazione aveva così effettuato una sorta di istruttoria anticipata, accettata dall’offerente, stabilendo un criterio in grado di rappresentare l’andamento generale dei prezzi a prescindere dalla riduzione degli oneri di sistema e dalla modifica dell’IVA. La componente energetica è inoltre solo uno degli elementi dell’offerta, da valutare complessivamente sull’intera durata del rapporto.
Il punto dirimente è l’assenza di una prova concludente del complessivo stravolgimento del sinallagma. Tale prova non può consistere nel semplice fatto che la parte privata percepisca un incremento inferiore a quello precedente, perché la finalità della clausola non è garantire un introito periodico determinato. Sul piano privatistico, la Corte richiama la Sez. III n. 1013 del 2025: non basta l’innalzamento dei prezzi senza un’analitica indagine dei termini causali del contratto e dell’alea concordata. La clausola opera come rimedio temperato di riequilibrio, senza rideterminare il prezzo originario.
L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, salva la facoltà delle parti di avviare una nuova negoziazione, nel rispetto della par condicio, qualora l’appellata dimostri documentalmente l’effettivo stravolgimento del sinallagma sull’intera esecuzione contrattuale. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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