Annullato il decreto di acquisizione il Comune può riadottarlo senza giudicato (Cons. Stato n. 1937 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di cognizione annulli il decreto di acquisizione sanante per vizio di incompetenza dell’organo che lo ha adottato, facendo espressamente salvo il potere-dovere dell’amministrazione di emanare un nuovo provvedimento immune dal vizio rilevato, l’effetto caducatorio non consuma il potere amministrativo. La successiva sentenza di annullamento, sopravvenuta dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, opera come rimessione in termini e consente l’adozione del nuovo provvedimento ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Non si forma pertanto alcun giudicato restitutorio e il provvedimento successivo non integra violazione o elusione del giudicato.
Il Fatto
La società proprietaria di un terreno nel Comune di Como lamenta l’occupazione illegittima di una porzione del fondo, utilizzata per un tratto della circonvallazione. Con una prima sentenza il TAR accoglie la domanda e ordina al Comune, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., di decidere entro centoventi giorni se acquisire l’area ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 o restituirla, prevedendo che, in difetto, si proceda alla restituzione previa riduzione in pristino.
Il Comune adotta quindi un decreto di acquisizione, annullato dal TAR per incompetenza del dirigente, essendo la materia riservata al Consiglio comunale. Dopo la delibera consiliare e la nuova determinazione dirigenziale di acquisizione, la società agisce in ottemperanza sostenendo il mancato adempimento dell’obbligo restitutorio. Il TAR, riqualificato il ricorso, lo accoglie, dichiara nullo il nuovo provvedimento per violazione ed elusione del giudicato e condanna il Comune al risarcimento. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza dei giudicati. La sentenza che ha annullato il primo decreto di acquisizione non conteneva alcun limite o vincolo specifico al potere di riadozione: al contrario, ha fatto espressamente salvo il potere-dovere dell’ente di emanare un nuovo provvedimento esente dal vizio accertato. Da qui la conseguenza che il giudicato formatosi non precludeva l’adozione del provvedimento successivo.
La tesi del primo giudice — termine di centoventi giorni perentorio, con conseguente dovere di restituzione alla scadenza — non convince. L’effetto caducatorio si è prodotto solo dopo la scadenza di quel termine, e proprio la successiva pronuncia di annullamento ha ripristinato il potere dell’amministrazione, operando una rimessione in termini. La soluzione opposta porrebbe le due sentenze del TAR in insanabile contrasto logico e giuridico: la statuizione che fa salvo il potere-dovere sarebbe inapplicabile nel momento in cui il termine era già spirato.
Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015 sul ruolo dell’interesse pubblico nel processo amministrativo. La successione dei giudicati ha delineato una regula iuris che ha imposto al Comune di determinarsi entro il termine, facendo però salvo il potere di rideterminarsi una volta annullato il decreto emanato tempestivamente.
Non si tratta di sanare un provvedimento affetto da incompetenza, ma di consentire all’organo competente di emanare un nuovo atto immune dal vizio accertato in sede giurisdizionale. Né può invocarsi un giudicato restitutorio, che non si è formato proprio per la salvezza espressa del potere-dovere. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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