Ottemperanza al giudicato Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 196 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su decreto di condanna al pagamento dell’equo indennizzo ex l. n. 89/2001, l’azione ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. è accolta quando il provvedimento è divenuto definitivo, la parte ha presentato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi, e l’amministrazione non prova, come è suo onere, di avere dato esecuzione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il commissario è incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di procuratore di un’altra parte, agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 4.000,00 a titolo di equo indennizzo, oltre alla refusione di spese e competenze del procedimento, liquidate in € 129,88 per spese e € 510 per competenze, oltre accessori di legge.

La parte chiede anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. La parte ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Sul punto delle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale estende l’incarico del commissario anche alla loro refusione, nel medesimo termine di sessanta giorni. Il codice del processo non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza. Trova quindi applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza.

La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa e previene, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore impiego di risorse. Il Collegio richiama l’analogia con l’espropriazione forzata, dove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne prevede la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. Le spese sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, con distrazione in favore del difensore, come da Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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