Transazione con rinuncia parziale non estingue il giudicato sull’ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 186 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La transazione stipulata in esecuzione parziale di un giudicato di condanna al risarcimento, quando il debitore si sia impegnato solo a un adempimento ridotto rispetto all’accertamento contenuto nella sentenza, non estingue l’obbligo per la parte residua. La rinuncia al risarcimento dei danni per equivalente contenuta nell’accordo va interpretata secondo il significato letterale delle parole e non può estendersi oltre la porzione corrispondente all’affidamento concretamente eseguito. Perché la transazione abbia efficacia novativa occorre una manifesta volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto sostitutivo del precedente, che non può essere desunta né dalle trattative né dalla condotta successiva del creditore, il quale si sia rivolto al giudice dell’ottemperanza per ottenere la completa esecuzione. L’accertamento sulla natura novativa è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza di questo Consiglio n. 220 del 2007, che ha accertato l’illegittimità dell’esclusione della società ricorrente da una gara di appalto e ha condannato il Comune di Messina al risarcimento del danno, liquidato in una percentuale della base d’asta e in un’ulteriore percentuale per perdita del know-how e di migliori chances lavorative, oltre agli interessi legali.
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, con sentenza n. 311 del 2008, il Segretario generale dell’ente è stato nominato commissario ad acta. Le parti hanno poi stipulato, in data 10 febbraio 2011, un accordo transattivo, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 100 del 2011, con cui la società ha dichiarato di rinunciare al corrispondente risarcimento per equivalente per effetto dell’affidamento del servizio in termini ridotti rispetto ai 60 mesi originari. Il Comune non si è avvalso della facoltà di affidare l’appalto per ulteriori 24 mesi. Con nota del 15 ottobre 2024 il commissario ad acta ha ritenuto integralmente eseguito il giudicato, presumendo un effetto novativo dell’accordo. La società ha proposto incidente di esecuzione ex art. 114, comma 5, cod. proc. amm., lamentando l’inesecuzione della parte residua, pari ai 2/5 dell’importo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La tesi del commissario ad acta, fatta propria dal Comune, non regge di fronte alla lettera dell’accordo transattivo. La rinuncia al risarcimento è stata espressamente circoscritta, dal significato delle parole usate, al “corrispondente” danno per equivalente, cioè alla porzione correlata all’appalto concretamente affidato per 36 mesi sui 60 oggetto della gara.
La transazione è stata stipulata in accoglimento solo parziale della proposta della società, con salvezza espressa di ogni diritto consequenziale. Ne deriva che l’interpretazione letterale impedisce di estendere la rinuncia alla quota residua, corrispondente ai 24 mesi non affidati.
Quanto alla dedotta novazione, il Collegio richiama l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui essa richiede una manifesta volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto sostitutivo. Tale volontà non emerge dalle trattative, posto che la società aveva proposto un affidamento di 60 mesi, né dalle clausole, né dalla condotta successiva, essendo la medesima ricorsa al giudice dell’ottemperanza già con la sentenza n. 343 del 2015. Il precedente richiamato conferma che l’accertamento sulla natura novativa è questione di fatto, non sindacabile se congruamente motivato.
Il ricorso è dunque accolto: deve ordinarsi al commissario ad acta di provvedere alla liquidazione della residua porzione di risarcimento, pari ai 2/5 della misura complessiva, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione. Le spese dell’incidente sono poste a carico del Comune di Messina.
Nota della Redazione
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