Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e abituale ritrovo di pregiudicati (TAR Calabria n. 1743 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS costituisce misura di prevenzione, non sanzione, e prescinde dalla condotta personale del titolare del locale. Il presupposto dell’abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose non si integra per un unico episodio, salvo che esso sia connotato da particolare gravità o allarme sociale. L’abitualità richiede una pluralità di situazioni accertate in un significativo lasso temporale. Il sindacato del giudice amministrativo investe la piena cognizione del fatto storico e la valutazione discrezionale nei limiti del difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, proporzionalità e sviamento.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale di raccolta di scommesse sportive e giochi leciti, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Vibo Valentia ha disposto la chiusura dell’esercizio per quindici giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Il provvedimento si fondava su quattro controlli effettuati tra il 2020 e il 2023, nel corso dei quali personale della Questura aveva identificato soggetti pregiudicati in prossimità o all’interno del locale.
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in più censure: esiguità dei controlli, assenza di attività illecita all’interno, insussistenza dei presupposti normativi, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità e del diritto di difesa. Il TAR ha respinto la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza straordinaria, ha trattenuto la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931, che àncora il potere questorile a tre distinte fattispecie: tumulti o gravi disordini all’interno dell’esercizio; abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; pericolo comunque per l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. Nessuna delle ipotesi si integra per un singolo episodio, salvo che esso presenti particolare grave violenza o allarme sociale, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2016, n. 1752.
Sul carattere di abitualità, il TAR richiama l’orientamento secondo cui la presenza di pregiudicati deve essere accertata in una pluralità di situazioni verificatesi in un significativo lasso temporale (T.A.R. Campania, Salerno, 7 febbraio 2018, n. 284). La misura ha natura preventiva e non repressiva, essendo volta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale: rileva l’obiettiva esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza, anche a prescindere da ogni responsabilità del titolare (Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
Il potere discrezionale del Questore è sindacabile attraverso la piena cognizione del fatto storico e il controllo sulla valutazione nei limiti del difetto di istruttoria, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della proporzionalità e dello sviamento (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 15 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Sardegna, sez. I, nn. 191/2023, 484/2023, 110/2024 e 543/2024).
Nel caso concreto la valutazione di pericolosità non presenta profili di irragionevolezza. I controlli, ripetuti nel 2020, nel 2022 e due volte nel 2023, hanno condotto in ogni occasione all’identificazione di soggetti con significativi pregiudizi, intenti a conversare sulla soglia o in prossimità del locale. Considerati in un’ottica di insieme e in una visione probabilistica, tali episodi rendono ragionevole la conclusione della Questura: l’esercizio è ritrovo abituale di soggetti controindicati e costituisce pericolo per l’ordine pubblico, a prescindere dall’assenza di tumulti o disordini in senso proprio.
Il Collegio distingue il caso dalla precedente pronuncia con cui lo stesso TAR aveva annullato la revoca della licenza: in quella sede era stata stigmatizzata la riutilizzazione dei medesimi elementi fattuali già posti a base della sospensione, poiché per la revoca è necessaria la reiterazione di fatti ulteriori (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 aprile 2024, n. 547, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4940). Infine, il bilanciamento operato dall’Autorità è corretto: l’interesse privato alla libera iniziativa economica recede rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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