Interdittiva antimafia e rapporti fiduciari con soggetti controindicati: legittimo il provvedimento (TAR Calabria n. 323 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non richiede la prova dell’infiltrazione, ma la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati in modo unitario e non atomistico, dai quali sia desumibile secondo il criterio del più probabile che non il pericolo di condizionamento dell’impresa. Il giudizio prognostico del Prefetto è sindacabile solo per illogicità o travisamento dei fatti. L’assenza di condanne penali del legale rappresentante è circostanza ininfluente, stante l’autonomia del giudizio penale rispetto agli interessi pubblici tutelati. Integra indizio di infiltrazione l’instaurazione di rapporti fiduciari duraturi con soggetti controindicati nonché il travaso di dipendenti da società già interdette o confiscate, nel medesimo settore di attività. La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppone una situazione di agevolazione occasionale, incompatibile con un quadro di rapporti strutturati.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore dei servizi funebri, impugnava il provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Catanzaro, con il quale si ravvisavano tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, e la consequenziale ordinanza di revoca della certificazione adottata dal Comune di Lamezia Terme, con cessazione dell’attività d’impresa.
La ricorrente contestava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insufficienza degli elementi indiziari — riconducibili ai rapporti tra il proprio amministratore unico e un soggetto gravemente controindicato, condannato per art. 416-bis cod. pen. — e l’illegittimità derivata del provvedimento comunale. Rigettata l’istanza cautelare in primo grado e l’appello cautelare, la causa giungeva in decisione al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata in materia, secondo cui l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione: gli indizi vanno valutati in connessione tra loro, e non isolatamente, dovendo emergere un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione. Assume rilievo, in questa prospettiva, anche la contiguità dei rapporti economici e associativi con imprese già ritenute esposte al rischio criminale.
Nel caso concreto, il TAR ritiene che la Prefettura abbia fatto buon governo del potere discrezionale. Il quadro indiziario si fonda su plurimi elementi convergenti: i pregressi rapporti di lavoro del legale rappresentante e del socio di minoranza presso società del gruppo controindicato; la qualifica di socio fondatore di una società i cui altri fondatori appartengono alla medesima famiglia; il travaso di buona parte dei dipendenti dalla società già interdetta o confiscata alla nuova compagine; l’operatività nel medesimo settore; il rapporto di fiducia consolidata con il soggetto condannato, emergente dal tenore delle conversazioni intercettate.
Il Collegio respinge le censure difensive. L’immunità dai risvolti penali è ininfluente, data l’autonomia del giudizio penale rispetto agli interessi tutelati dall’istituto. La presunta natura meramente professionale dei rapporti è smentita dalle captazioni, ove il soggetto controindicato elargisce consigli su dinamiche aziendali e manifesta il timore di essere intercettato. La breve vita della società intermedia resta dato neutro, così come l’uso di soggetti incensurati, non inficiando la logicità del provvedimento. Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato l’interruzione attuale dei rapporti.
Quanto alla partecipazione procedimentale, l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 consente l’omissione della comunicazione in presenza di particolari ragioni di urgenza, oggetto di valutazione concreta e ancorata alla finalità del provvedimento. Il mancato ricorso alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis è parimenti giustificato, presupponendo questi una situazione di agevolazione occasionale. Infine, la revoca della S.C.I.A. consegue alla natura vincolata dell’effetto inibitorio ex art. 89, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
Nota della Redazione
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