White list, legami parentali e frequentazioni fondano la prognosi di permeabilità mafiosa (TAR Calabria n. 326 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, trattandosi di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Gli elementi raccolti non si valutano separatamente, ma in un quadro indiziario complessivo, dal quale deve emergere l’attendibilità di un condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata. Il rischio di infiltrazione si accerta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi di verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. Gli indizi possono essere non penalmente rilevanti o già oggetto di giudizio penale conclusosi con proscioglimento o assoluzione.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto la sua istanza di iscrizione nella white list, contestualmente adottando un’informazione antimafia interdittiva. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e travisamento dei fatti, oltre alla violazione della circolare del Ministro dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 e degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.
L’impresa ha sostenuto l’assenza di elementi concreti e attuali da cui desumere il rischio di permeabilità, lamentando che il diniego si fondava su semplici sospetti e su fatti risalenti. L’istanza cautelare era stata rigettata in camera di consiglio. Le amministrazioni intimate hanno resistito, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge n. 190/2012, che ha istituito presso ogni Prefettura l’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, prevedendo che l’iscrizione tenga luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che la disciplina delle white list fa tutt’uno con quella delle informative interdittive e la integra.
Il punto centrale attiene al metodo di valutazione. Gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente: occorre stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo dal quale ritenere attendibile l’esistenza di un condizionamento. Il pericolo va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Il Collegio ritiene che il complesso delle frequentazioni, delle relazioni parentali e degli altri elementi indiziari renda plausibili le ritenute contaminazioni con la criminalità organizzata. Assume rilievo la circostanza che uno dei soggetti controindicati fosse stato prosciolto: il TAR precisa che l’autonomia della logica preventiva rispetto a quella penale consente di valorizzare elementi non penalmente rilevanti o già oggetto di giudizio conclusosi con assoluzione. Il criterio è quello del “più probabile che non”, distinto da quello della certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Analogamente, le dichiarazioni rese in sede di polizia giudiziaria e le vicende processuali richiamate conservano valore indiziario sul piano fattuale, nonostante il diverso piano dell’accertamento penale. Quanto agli elementi relativi ai familiari dell’istante, la Prefettura ha sviluppato un percorso deduttivo-inferenziale che il Collegio giudica logico e congruo, valorizzando anche la presenza di mezzi dell’impresa in un cantiere ove operavano società controindicate.
Il TAR esclude infine il vizio di difetto di istruttoria: la Prefettura, dopo il preavviso di diniego, ha esaminato le osservazioni della ricorrente e ha integrato l’istruttoria, senza tuttavia ritenerle idonee a superare i motivi ostativi. Il ricorso è quindi rigettato perché infondato, con assorbimento delle ulteriori censure, e la ricorrente è condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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