Carta docente riconosciuta con condanna è titolo per ottemperanza al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 294 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che siano effettuati pagamenti neppure parziali, l’inottemperanza deve essere dichiarata. Il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione costituita con memoria di stile conferma il fondamento della domanda.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22 nel rispetto dei vincoli di legge.
La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 12.1.24. Da tale notificazione decorreva il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che intervenisse alcun adempimento. La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo posto a fondamento dell’azione. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente all’amministrazione: essa costituisce dunque titolo idoneo a sostenere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Il passaggio centrale riguarda il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, tale termine risulta ampiamente decorso.
Il Tribunale verifica poi l’effettività dell’inerzia. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Da tali premesse deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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