L’interdittiva antimafia non richiede la prova del reato e il remand impone (TAR Calabria n. 456 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare di remand, con cui il giudice amministrativo sospende l’efficacia dell’atto impugnato per imporre il riesame, restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale e non la obbliga all’annullamento dell’atto. Ne consegue che il provvedimento adottato all’esito del riesame, anche di contenuto analogo e arricchito degli aspetti indicati dal giudice, non viola il giudicato cautelare e rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso l’atto originario. L’informazione interdittiva antimafia prescinde dagli esiti del processo penale, non persegue finalità repressive ma meramente preventive e si fonda sul criterio del più probabile che non, non già su quello dell’assenza di un ragionevole dubbio. Il difetto di motivazione sulla mancata adozione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 non sussiste quando la Prefettura esprima in modo logico un giudizio di pericolo immanente e sistemico di agevolazione mafiosa.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa attiva nel settore ambientale, impugna con un primo ricorso la nota interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura e il diniego di iscrizione nella White List, unitamente agli atti regionali e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali collegati. Il Tribunale accoglie la domanda cautelare e sospende l’efficacia del provvedimento, rimettendo all’amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di riconoscere le misure di prevenzione collaborativa.

All’esito del riesame la Prefettura adotta una nuova informazione interdittiva, che la società impugna con separato ricorso, deduce la violazione del giudicato cautelare e il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Tribunale riunisce i giudizi e respinge nel merito il ricorso avverso il secondo provvedimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., e dichiara l’improcedibilità del primo ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a. per sopravvenienza del secondo provvedimento. La tecnica cautelare del remand rimette in gioco l’assetto di interessi e non preclude all’amministrazione, all’esito della riponderazione degli elementi istruttori, di pervenire a una determinazione di contenuto analogo, censurabile con autonomo gravame. Tra i due atti sussiste un rapporto di continenza: il secondo contiene il primo e si arricchisce della valutazione sulle misure collaborative, sicché non si tratta di mera conferma.

Nel merito, il motivo sulla violazione del giudicato cautelare è infondato: l’amministrazione ha riesercitato il potere proprio in adempimento dell’ordinanza, che non imponeva alcun previo annullamento dell’atto originario né richiedeva l’esercizio dell’autotutela. Parimenti infondata è la censura sul difetto di motivazione relativo alle misure collaborative: la Prefettura ha ritenuto in modo logico un pericolo non episodico ma immanente e sistemico di agevolazione mafiosa, tale da non poter essere soddisfatto con misure alternative.

Quanto al merito dell’interdittiva, il Tribunale valorizza il decreto di fermo indiziato di delitto richiamato dalla Procura, da cui emerge l’esistenza di un cartello di imprese sponsorizzate da una cosca, e la riconducibilità della ditta a tale compagine. La produzione del solo stralcio non offre una versione parziale dei fatti, essendo funzionale alla tutela della riservatezza dei terzi, e la ricorrente non ha allegato circostanze idonee a confutarne la verosimiglianza.

Il Collegio ribadisce che la mancata instaurazione di un procedimento penale non è elemento valutabile: le misure antimafia prescindono dagli esiti del processo e rispondono a finalità preventive. La mancanza di prova della vicinanza alla cosca non elide il ragionamento prefettizio, basato sul più probabile che non e non sul più severo criterio dell’assenza di un ragionevole dubbio. Anche la vicenda del cavallo di ritorno conferma, anziché escludere, il coinvolgimento del legale rappresentante nei meccanismi delle associazioni criminali.

Il complesso delle circostanze, valutato in un’ottica d’insieme e non secondo impropria parcellizzazione, non risulta talmente risalente da perdere attualità. Il ricorso riunito è quindi respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione dell’attività amministrativa successiva al remand.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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