Premio agricoltura biologica e errore superficie oltre 3% illegittima archiviazione (TAR Sicilia n. 3667 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione integrale di una domanda di aiuto per la sottomisura 11.2 del PSR, fondata su una anomalia bloccante relativa a una singola particella non notificata al S.I.B., viola gli artt. 16 e 18 del Regolamento UE n. 640/2014 quando l’errore di superficie dichiarata è inferiore al 3% del totale. In tale ipotesi l’Amministrazione non può disporre la perdita totale del premio, ma deve correggere la superficie ammissibile sottraendo la particella non conforme, secondo la lettera b) dell’art. 18 del Regolamento UE n. 640/2014. Il principio del primato del diritto eurocomunitario impone di interpretare la clausola del bando regionale che consente riduzioni o esclusioni in conformità alla fonte sovraordinata e, ove il contrasto sia insanabile, di disapplicare l’atto nazionale o regionale che determini la perdita totale dell’aiuto per errori inferiori alla soglia del 3%. La Circolare regionale che fissa tale soglia è atto di indirizzo interpretativo, non fonte normativa condizionante la legittimità degli atti.

Il Fatto

Il ricorrente, agricoltore, presentava nel 2015 domanda di sostegno per la sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica” del PSR Sicilia 2014/2020, indicando sei particelle catastali per una superficie complessiva dichiarata. L’Amministrazione regionale, con D.D.G. n. 6059 del 4 ottobre 2016, inseriva l’istanza nell’elenco provvisorio delle domande ammissibili, riconoscendo un premio annuo e un importo complessivo per i cinque anni di impegno.

Oltre tre anni dopo, con provvedimento del 2 maggio 2019 n. 4759, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura archiviava la domanda, rilevando un’anomalia bloccante di tipo SRBX 7: una particella non risultava notificata al sistema del biologico italiano (S.I.B.) entro la data di riferimento regionale. Il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente veniva rigettato con provvedimento del 18 luglio 2019. Il ricorrente impugnava quindi entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione del Regolamento UE n. 640/2014, del principio di proporzionalità, oltre a eccesso di potere per difetto di presupposti, motivazione e istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il vizio di violazione del Regolamento UE n. 640/2014. La stessa Amministrazione ha adottato un atto di indirizzo — la Circolare di cui al D.D.G. n. 1904 del 9 settembre 2019 — che considera ostativo all’accoglimento della domanda soltanto un errore pari o superiore al 3% delle superfici dichiarate. Tale circolare non è fonte normativa, ma atto interpretativo della disciplina preesistente, e richiama espressamente gli artt. 16 e 18 del Regolamento UE n. 640/2014.

La norma comunitaria prevede che, se la differenza tra superficie dichiarata e superficie effettiva supera il 3%, l’importo dei pagamenti è ridotto in funzione della gravità dell’omissione; e che, in caso di difformità tra diritti dichiarati e superficie, questa è ridotta al valore inferiore. Il Collegio ne deduce che, anche ammessa l’anomalia relativa alla singola particella non notificata, essa non poteva risolversi sic et simpliciter nell’archiviazione dell’intera domanda. Si imponeva invece un intervento che, a norma della lettera b) dell’art. 18 del Regolamento UE n. 640/2014, correggesse la superficie utile sottraendo quella della particella non conforme, la cui estensione — pari all’1,99% della superficie complessiva dichiarata, senza contestazione in punto di fatto — restava sotto la soglia del 3%.

L’applicazione esclusiva delle regole del PSR Sicilia 2014/2020 e del bando n. 32835 del 23 aprile 2015, come preteso dall’Amministrazione, tradirebbe il rapporto di subordinazione tra fonti comunitarie sovraordinate e atti nazionali attuativi. Il Collegio richiama il principio del primato del diritto eurocomunitario (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, sentenza 7 febbraio 2014, n. 1525): l’ultimo paragrafo dell’art. 12 del bando va interpretato nel senso che nessun provvedimento nazionale o regionale può determinare la perdita totale dell’aiuto ove l’errore di superficie sia inferiore al 3%.

In caso contrario, i provvedimenti nazionali e regionali si porrebbero in insanabile contrasto con gli artt. 16 e 18 del Regolamento UE n. 640/2014, imponendone la disapplicazione e la conseguente perdita della base giuridica degli atti impugnati. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento di tutti gli atti impugnati e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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