Parere paesaggistico negativo e obbligo di motivazione concreta (TAR Marche n. 240 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere della Soprintendenza costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai vizi sintomatici dell’eccesso di potere: carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e incongruenza delle valutazioni. Ciò non esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale sancito dall’art. 3 l. n. 241 del 1990, che opera anche per i pareri vincolanti. Il parere negativo deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento proposto e i valori paesaggistici compendiati nel decreto di vincolo, dando conto delle integrazioni e dei chiarimenti offerti dal proponente. È illegittimo, per motivazione solo apparente, il diniego che recepisca un parere formulato con espressioni astratte, generiche e stereotipate, senza un giudizio comparativo tra il contenuto del vincolo e le circostanze di fatto del manufatto.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per una vasca idromassaggio realizzata nell’area di pertinenza di una struttura alberghiera sul lungomare. Il Comune trasmetteva la documentazione alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere e, ottenutolo negativo, respingeva l’istanza con provvedimento notificato nel gennaio 2010.

La società impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’erroneità e la pretestuosità del parere e il difetto di motivazione sia del parere sia del provvedimento comunale, chiedendo anche il risarcimento del danno. Nella fase cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la fondatezza dei rilievi formali sulla violazione delle garanzie partecipative. Dalla documentazione in atti risulta che la Soprintendenza ha comunicato per conoscenza il parere negativo e che il Comune, prima di adottare il provvedimento, ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi, riscontrata dalla società con il deposito di osservazioni.

Cadono anche le censure sull’omessa indicazione della normativa vincolistica. È incontestato che la vasca ricade entro il limite di trecento metri dalla linea di battigia ed è quindi assoggettata al vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004, che imponeva l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.

Nel merito il Tribunale richiama la propria impostazione: nel procedimento di autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza esercita una valutazione di merito amministrativo, espressione di un potere di cogestione del vincolo, e il sindacato giurisdizionale non può investire il merito della determinazione. Resta però la verifica dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere e, in particolare, il controllo sul rispetto dell’obbligo motivazionale.

La giurisprudenza richiamata chiarisce che il parere vincolante deve essere puntualmente e congruamente motivato: se negativo, deve esplicitare le ragioni concrete di contrasto tra l’intervento e i valori paesaggistici dei luoghi. Nella specie il parere si limita ad affermare che l’opera “arreca notevoli ed incongruenti modifiche al contesto ambientale tutelato”.

Si tratta, secondo il Collegio, di una formula astratta, generica e stereotipata, che denota un’istruttoria carente e non esterna alcun giudizio comparativo tra il contenuto del vincolo e le circostanze di fatto del manufatto e del suo inserimento nel contesto protetto. Il ricorso è quindi accolto sotto il profilo del difetto di motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato. Il risarcimento del danno è invece negato, perché il positivo apprezzamento cautelare ha consentito di mantenere la res adhuc integra e di destinarla all’uso ricettivo. Le spese sono compensate in ragione della risalenza temporale della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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