Valutazione crediti tra corsi di laurea: non basta un’ipotesi alternativa di convalida (TAR Abruzzo n. 95 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di passaggi interni tra corsi di laurea, l’amministrazione universitaria non è tenuta a riconoscere integralmente i crediti formativi acquisiti dallo studente nel corso di provenienza, ben potendo subordinarne la convalida alla stretta coerenza con gli obiettivi formativi e con i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di destinazione. L’elaborazione preventiva di criteri di valutazione, che rendono intellegibile la motivazione del provvedimento di non idoneità, non lede l’interesse del candidato, purché risulti congruente con le previsioni regolamentari. Le censure che prospettano una mera ipotesi alternativa di valutazione dei crediti, secondo criteri in parte diversi da quelli stabiliti e applicati dalla commissione, sono inammissibili perché attingono al merito della valutazione discrezionale dell’amministrazione. È, inoltre, generico e quindi infondato il motivo che lamenta un asserito contrasto con l’omogeneità dei corsi di studio senza enunciare specifici profili di violazione dei parametri normativi invocati.
Il Fatto
Il ricorrente, studente proveniente dal corso di laurea in Tutela e Benessere Animale, impugnava il provvedimento con cui l’Università non lo aveva ritenuto idoneo al passaggio interno al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, nonché gli atti presupposti e i criteri di valutazione applicati. In particolare, la commissione aveva dichiarato convalidabili solo una parte dei crediti acquisiti, con esito complessivo di “non idoneo”. Lo studente contestava la mancata considerazione di esami collocati, nel piano di studi di Medicina Veterinaria, in anni successivi ai primi due e la parziale convalida di due esami ritenuti sostanzialmente equivalenti.
A seguito di una precedente ordinanza cautelare favorevole, che aveva evidenziato lacune motivazionali, l’Università aveva adottato un nuovo provvedimento, previa elaborazione di specifici criteri di valutazione, confermando il giudizio di non idoneità. Avverso tale nuovo atto lo studente proponeva motivi aggiunti, chiedendone la sospensione in via cautelare. Il Ministero dell’Università e della Ricerca non si costituiva in giudizio, mentre si costituiva l’Università degli Studi di Teramo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la domanda cautelare non meritevole di accoglimento per carenza del requisito della apparente fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. In primo luogo, ha escluso che l’elaborazione preventiva di criteri specifici di valutazione, successiva alla prima ordinanza cautelare, possa avere effetti lesivi per il ricorrente. Tali criteri, infatti, concorrono a rendere intellegibile la motivazione del provvedimento e appaiono congruenti con l’art. 32 del regolamento di ateneo, che subordina il riconoscimento dei crediti a criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi del corso di destinazione.
Quanto al merito della valutazione, il Tribunale ha rilevato che il riesame dei crediti acquisiti con gli esami di “microbiologia generale ed immunologia” e di “biochimica” non è affatto immotivato. Il provvedimento specifica quali contenuti degli esami del corso di Medicina Veterinaria siano compresi nel programma seguito dal ricorrente e quali non siano stati trattati, nonché le ragioni del mancato o parziale riconoscimento: per la microbiologia, perché una convalida parziale snaturerebbe la coerenza del percorso formativo; per la biochimica, perché permangono lacune in biochimica veterinaria e biologia molecolare applicata.
Il Collegio ha, quindi, qualificato come inammissibili le critiche alla valutazione degli altri esami, in quanto dirette a prospettare una mera ipotesi alternativa di convalida basata su criteri in parte diversi da quelli stabiliti e applicati dalla commissione. Tale doglianza attinge al merito del giudizio valutativo, riservato alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione universitaria.
Infine, è stato ritenuto generico e non superiore al vaglio di apparente fondatezza il motivo avverso il bando e il regolamento che limitano la convalida ai crediti acquisiti nei primi due anni del corso di provenienza, con esclusione degli anni successivi. Lamentando un astratto contrasto con l’omogeneità dei corsi e la razionalità del sistema di riconoscimento dei CFU/ECTS, il ricorrente non ha enunciato specifici profili di violazione dei parametri di legittimità invocati. La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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