Interdittiva antimafia: il tempo non elide gli indizi senza discontinuità (C.G.A.R.S. n. 538 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo non affievolisce il valore indiziante del singolo elemento fattuale, in assenza del sopravvenire di ulteriori fatti di segno opposto che ne elidano il valore pregiudizievole. L’informativa interdittiva antimafia resta sorretta dalla persistenza di legami familiari ed economici stabili con soggetti contigui alle associazioni mafiose, che accreditano l’ipotesi della regia familiare dell’impresa. Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppongono situazioni di agevolazione occasionale o di mera contiguità e non si applicano quando il rischio infiltrativo ha natura non occasionale.

Il Fatto

La Prefettura di Messina adottava nel 2015 un’informativa interdittiva antimafia nei confronti di una società, denegando l’iscrizione alla white list. Dopo sette anni la società presentava istanza di aggiornamento ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011, valorizzando l’assoluzione del genitore della titolare dalle imputazioni per reati di mafia, la condotta del decennio priva di frequentazioni controindicate e il trasferimento abitativo.

L’Amministrazione confermava l’interdittiva, richiamando la persistente valenza indiziaria dei rapporti storici del padre emersi dalle sentenze di assoluzione, un controllo di polizia del 2019 e il rapporto di lavoro del genitore presso una società amministrata dalla titolare. Il TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, respingeva il ricorso. La società appellava deducendo l’errata valutazione della rilevanza temporale degli indizi e la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 815 del 28 ottobre 2024, resa in relazione a una società amministrata dalla stessa appellante, e ne fa propria la regola: il tempo non affievolisce da solo l’efficacia indiziante di un fatto, perché occorrono elementi sopravvenuti di segno contrario. Nel caso concreto non emergono elementi di effettiva discontinuità rispetto al quadro storico già vagliato dal primo Giudice.

La sentenza di assoluzione del genitore non cancella i rapporti durevoli con personaggi di spicco dell’organizzazione mafiosa del territorio, né le cointeressenze lavorative finalizzate a ottenere commesse da imprese riferibili a tali soggetti. Il controllo del 2019, pur privo di valenza dirimente in sé, conferma la mancanza di una netta presa di distanza da contesti controindicati.

Il rapporto di lavoro del padre presso la compagine amministrata dalla titolare evidenzia la persistenza di legami familiari ed economici rilevanti con l’attività imprenditoriale attinta dal provvedimento. Su tale base il Collegio conferma la lettura della regia familiare dell’impresa, già accertata dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 815/2024, dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsi. Anche le modifiche della sede legale e della residenza risultano meramente formali.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’Amministrazione ha adeguatamente motivato l’impossibilità di applicare gli strumenti collaborativi, evidenziando la natura non occasionale del rischio infiltrativo. Le misure ex art. 94-bis presuppongono difatti situazioni di agevolazione occasionale o di mera contiguità: qui invece operano legami familiari stabili, sostenuti da cointeressenze economiche durature.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del grado in ragione della natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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