Interdizione post partum: giurisdizione amministrativa e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1889 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui l’Ispettorato del lavoro nega alla lavoratrice il prolungamento dell’interdizione dal lavoro post partum appartiene al giudice amministrativo. Oggetto del sindacato è un atto della pubblica amministrazione adottato nell’esercizio tipico di un controllo pubblico su attività private, rispetto al quale la posizione sostanziale azionata ha consistenza di interesse legittimo. Non si sovrappone a tale posizione quella di diritto soggettivo che la lavoratrice vanta verso il datore di lavoro in forza del testo unico sulla maternità, poiché diversa è la relazione con l’organo di vigilanza. La questione di giurisdizione va esaminata prima della verifica sull’interesse al ricorso, secondo l’ordine logico che impone la priorità delle questioni di rito. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente medico con incarico di anestesista e rianimatrice presso una struttura ospedaliera, prima del termine del periodo di astensione obbligatoria di maternità ha chiesto all’Ispettorato del lavoro l’interdizione dal lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 151/2001. L’istanza si fondava sulla dedotta persistenza di condizioni di rischio di contagio con fattori nocivi di ordine biologico, nonostante lo spostamento disposto dall’azienda.

L’Ispettorato ha rigettato la richiesta, ritenendo non sussistenti rischi lavorativi specifici sulla base della dichiarazione aziendale di aver effettuato la valutazione dei rischi per la lavoratrice madre e di aver provveduto allo spostamento della stessa ad attività non a rischio. Avverso il diniego la lavoratrice ha proposto ricorso, censurando l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 151/2001. Si sono costituiti l’Ispettorato e l’azienda ospedaliera; quest’ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la ricorrente vantasse una posizione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola prioritaria rispetto alla verifica dell’eventuale sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando Cons. Stato Ad. Plen. n. 9 del 2014, ricorda che la controversia va decisa secondo l’ordine logico che pone la definizione delle questioni di rito prima di quelle di merito. Esclude inoltre il ricorso al principio della ragione più liquida, la cui applicazione postula che sia stata preventivamente accertata la giurisdizione, come ribadito da Cons. Stato Ad. Plen. n. 5 del 2015.

Nel merito dell’eccezione, il Tribunale la ritiene infondata. La posizione azionata si identifica nell’interesse legittimo al corretto esercizio del potere pubblicistico di controllo che l’Ispettorato vanta sull’attività del datore di lavoro. La ricorrente intende in sostanza sindacare la valutazione discrezionale tecnica espressa dall’Amministrazione sulla sussistenza o meno del rischio biologico.

La tesi dell’azienda viene respinta perché sovrappone due relazioni distinte. La posizione della lavoratrice verso il datore di lavoro, in forza del testo unico sulla maternità, ha consistenza di diritto soggettivo. Diversa è la posizione che lavoratrice e datore di lavoro hanno verso l’Ispettorato, entrambi legittimati a ricorrere all’INL, che ha invece consistenza di interesse legittimo. Non si controverte di un atto del datore di lavoro verso il dipendente, ma di un provvedimento amministrativo che impone un divieto nell’esercizio di un tipico controllo pubblico. Il provvedimento interdittivo non rientra tra quelli tipici del rapporto di pubblico impiego privatizzato, non essendo l’Ispettorato assimilabile al datore di lavoro, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 8438 del 2024.

Accertata la giurisdizione, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 4244 del 2024, si afferma che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, potendo la parte dichiarare fino alla trattazione in decisione di non avere interesse. La dichiarazione espressa palesa la carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso, presa d’atto ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Le spese sono compensate, in ragione della pronuncia in rito e della natura degli interessi in controversia. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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