Stabilizzazione personale sanitario, scelta discrezionale e interesse legittimo (TAR Sicilia n. 1890 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’ente del Servizio Sanitario Nazionale di procedere alla stabilizzazione del personale precario mediante concorso, anziché mediante assunzione diretta ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della legge n. 234/2021, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa. La posizione del soggetto che si fronteggia con tale scelta ha natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La contestazione dei vizi del provvedimento di non ammissione alla procedura attiene alla funzione amministrativa. La sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato del ricorrente presso la stessa amministrazione, conseguente a fattore esterno, integra cessazione della materia del contendere, non già sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
L’ASP di Siracusa, con deliberazione commissariale n. 546 del 14.04.2023, approvava un avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario del comparto sanità, ruolo amministrativo, mediante selezione per titoli ed esami, in applicazione dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, per la copertura di undici posti di collaboratore e sedici di assistente amministrativo. Tra i requisiti di ammissione l’avviso richiedeva di essere in servizio presso la stessa ASP alla scadenza dell’ultima proroga del contratto flessibile e di aver maturato almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale, di cui almeno sei nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
La ricorrente, dopo aver prestato servizio presso l’ASP di Siracusa come assistente amministrativo dal 16.02.2021 al 31.12.2022, era stata assunta con contratto a tempo determinato presso l’ASP di Catania dal 1.01.2023. Partecipava alla procedura, ma non rientrava nella lista dei candidati ammessi approvata con deliberazione n. 753 del 30.05.2023. Impugnava quindi gli atti, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare; in corso di causa documentava l’assunzione a tempo indeterminato presso la stessa ASP di Siracusa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, ritenendola prioritaria rispetto sia alla verifica del sopravvenuto difetto di interesse sia alla delibazione nel merito. Richiama Cons. Stato Ad. Plen. n. 9 del 2014, secondo cui il giudice amministrativo deve decidere secondo l’ordine logico che antepone le questioni di rito a quelle di merito. Esclude altresì il ricorso al principio della ragione più liquida, che postula la previa verifica della giurisdizione, richiamando Cons. Stato Ad. Plen. n. 5 del 2015.
Nel merito dell’eccezione, il Tribunale osserva che la controversia origina da una procedura di stabilizzazione tramite concorso. La ricorrente non ha chiesto l’accertamento del diritto all’assunzione, ma ha contestato la determinazione dell’ASP di non avvalersi della stabilizzazione diretta consentita dal primo periodo della norma, optando per il percorso concorsuale del secondo periodo. Poiché la norma attribuisce agli enti la facoltà di assumere il personale reclutato con procedure concorsuali, l’ordinamento connota tale scelta di discrezionalità: la posizione del privato ha natura di interesse legittimo. Anche i vizi del discorso giustificativo sulla non ammissione attengono alla funzione amministrativa. La giurisdizione spetta dunque al giudice amministrativo.
Passando all’esito, il Collegio distingue la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 303 del 2024: la prima si determina quando l’operato successivo della parte pubblica è integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, per effetto di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento.
Nel caso concreto, l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente presso l’amministrazione intimata, documentata in corso di causa e conseguita alla rimodulazione del piano del fabbisogno — fattore esterno secondo la giurisprudenza richiamata —, produce un effetto satisfattivo pieno e irretrattabile dell’interesse al bene della vita. Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e rigetta l’eccezione di improcedibilità. Tenuto conto della discrezionalità dell’amministrazione e del fatto che l’assunzione è conseguita solo all’esito della rimodulazione del fabbisogno, compensa le spese di lite.
Nota della Redazione
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