Revoca decadenziale dell’autorizzazione alla RSA per inadeguamento strutturale e abuso della capienza (TAR Puglia n. 223 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione al funzionamento di una struttura socio-assistenziale, adottata per il venir meno dei requisiti e per l’abusivo ampliamento della capacità ricettiva, integra una revoca decadenziale a carattere vincolato e non un annullamento d’ufficio. Essa non richiede la ponderazione dell’interesse pubblico prevista dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma costituisce conseguenza doverosa dell’inottemperanza agli obblighi gravanti sul titolare del provvedimento favorevole. Il mancato adeguamento ai requisiti strutturali entro il termine fissato dalla normativa regionale, in difetto di tempestiva regolarizzazione dopo la diffida, legittima la revoca e la chiusura della struttura. L’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 è superfluo quando l’amministrazione agisce in assenza di margini discrezionali.
Il Fatto
Una società cooperativa gestiva, in locali di proprietà comunale, una RSA autorizzata al funzionamento nel 2008 per ventiquattro posti letto. A seguito di sopralluoghi dei NAS e dell’ASL, l’amministrazione contestava l’allestimento di un posto letto aggiuntivo ricavato dal vano palestra e il mancato adeguamento della struttura ai nuovi requisiti strutturali introdotti dalla normativa regionale sopravvenuta.
Dopo una diffida a regolarizzare la posizione nel termine di quarantacinque giorni e la notifica dei verbali di contestazione, il Comune adottava la revoca dell’autorizzazione con contestuale chiusura della struttura. La cooperativa impugnava la determinazione davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio e carenza dei presupposti dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sul piano fattuale, le risultanze istruttorie smentiscono la tesi difensiva secondo cui il posto letto in più sarebbe stato predisposto solo per l’isolamento di eventuali pazienti positivi al Covid-19: il piano regionale indicava la palestra come ambiente deputato all’allestimento di una stanza di isolamento, ma non consentiva il ricovero di un ospite aggiuntivo rispetto ai ventiquattro autorizzati.
Quanto ai requisiti strutturali, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo regionale e rileva che la norma transitoria imponeva a tutte le strutture l’adeguamento ai nuovi standard entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La tesi della ricorrente, fondata sull’ultrattività di una precedente circolare regionale, è superata dal tenore letterale della disciplina sopravvenuta. La struttura non si era adeguata né entro il termine, né successivamente alla diffida.
Il Collegio qualifica quindi il provvedimento. Non si ricade nell’annullamento d’ufficio, che presuppone la valutazione dell’interesse pubblico e degli interessi dei destinatari, ma nella revoca decadenziale, espressione di una potestà vincolata di carattere ripristinatorio, correlata all’accertamento dell’inosservanza degli obblighi da parte del destinatario. In questi casi la revoca non dipende da valutazioni di opportunità, ma è conseguenza doverosa della violazione di legge.
Infine, la censura procedimentale è rigettata. Anche a prescindere dal rilievo che l’avviso di avvio è superfluo quando l’amministrazione non dispone di margini discrezionali, nel caso concreto il confronto procedimentale non è mancato: la diffida e la notifica dei verbali hanno assicurato alla ricorrente piena contezza dell’azione amministrativa e delle relative ragioni. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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