Cambio insegna in concessione comunale e divieto di modifica dei segni distintivi (TAR Lombardia n. 15 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di modificare i segni distintivi indicati nell’offerta tecnica non cessa con l’aggiudicazione, ma permane in fase esecutiva a tutela del principio di par condicio tra i concorrenti. L’amministrazione può opporre al concessionario il vincolo dell’offerta tecnica, che ha formato oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, e negare il cambio insegna non previsto in gara. La deroga al divieto, ove la convenzione la contempli, richiede un provvedimento motivato sulle ragioni di pubblico interesse che giustifichino il mancato ricorso a una nuova procedura a evidenza pubblica. Le modifiche ammesse in corso di esecuzione senza nuova gara sono solo quelle tipizzate dalla legge, che la parte interessata ha l’onere di allegare e documentare.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore della gioielleria e del lusso, partecipava alla gara indetta dal Comune di Milano per l’assegnazione in concessione d’uso di unità commerciali nella Galleria Vittorio Emanuele II. Poiché il bando vietava la doppia insegna nel complesso monumentale, e poiché all’epoca risultava aggiudicataria di altro lotto con il marchio principale, indicava per il Lotto 2 l’insegna di un diverso brand del gruppo.

La convenzione veniva sottoscritta il 25 luglio 2023. Sopravvenuta la riforma in appello della diversa aggiudicazione, la società chiedeva al Comune di sostituire l’insegna indicata in offerta con quella del marchio principale. Il Comune negava il cambio insegna, richiamando il divieto di modificazione dei segni distintivi previsto dalla convenzione e l’assenza delle ragioni di pubblico interesse necessarie per la deroga. La società impugnava il diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che il divieto convenzionale fosse riferito alle sole cessioni di azienda o di ramo d’azienda, e non all’ipotesi di cambio insegna interna al gruppo. La motivazione del diniego non si esaurisce nell’esigenza di arginare il mercato delle concessioni: essa richiama il contenuto della convenzione e l’importanza del rispetto delle condizioni dell’offerta tecnica.

Tra le indicazioni dell’offerta figurava l’identificazione dell’esercizio mediante l’insegna dichiarata. Tale aspetto era stato oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione nell’attribuzione del punteggio per il criterio della qualità ed eccellenza della proposta. Il richiamo al rispetto della convenzione costituisce dunque ragione autonomamente idonea a sorreggere il diniego, a prescindere dalle ulteriori ragioni legate alla delibera di Giunta richiamata.

Il Collegio richiama il principio, di derivazione eurounitaria, secondo cui il divieto di modificare l’offerta tecnica in sede di gara è correlato al vincolo della par condicio e permane dopo l’aggiudicazione. Modifiche in fase esecutiva senza nuova procedura sono ammesse solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, che la parte interessata è onerata di allegare e documentare. Nella specie l’insegna richiesta non era stata indicata in offerta, non era stata valutata dalla Commissione e il cambio interveniva dopo la stipula della convenzione, che rafforza il divieto di modifica dei segni distintivi.

Il Collegio esclude che una modifica siffatta possa essere autorizzata senza violare la par condicio, non essendo possibile provare ex post, mediante una gara virtuale, che l’esito sarebbe stato analogo. Quanto all’interpretazione della convenzione, richiama il criterio letterale come prevalente e assorbente, non risultando dimostrata una diversa comune intenzione delle parti. La circostanza addotta dalla ricorrente — la sopravvenuta caducazione della diversa aggiudicazione — non è riconducibile alle modifiche ammesse in fase esecutiva dalla legge.

L’infondatezza del primo motivo travolge il secondo, che presupponeva l’assenza di ragioni giustificative del diniego. Il terzo motivo, fondato sulla dedotta contraddittorietà rispetto a un precedente cambio insegna autorizzato, è respinto: le due vicende divergono per il momento della richiesta e perché, nel precedente, la variazione era stata anticipata in offerta e sottoposta alla Commissione. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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