La revoca cautelare estingue l’interesse al ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 12009 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’impugnazione, configurato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione, deve sorreggere il gravame non solo nel momento genetico della sua proposizione, ma deve altresì persistere sino alla fase della decisione. La nozione di carenza di interesse sopravvenuta ricorre quando l’attualità sia venuta meno per una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che abbia assorbito la finalità perseguita dall’impugnante. In materia cautelare, la sopravvenuta revoca della misura per cessazione delle esigenze cautelari determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e, in tale peculiare ipotesi che prescinde da profili di colpa e di soccombenza, il ricorrente deve essere sollevato da ogni conseguenza sfavorevole inerente al regolamento delle spese del processo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza presentata nell’interesse di una dirigente comunale, aveva annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari limitatamente ai reati di turbativa d’asta e depistaggio, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio in ordine alle residue imputazioni di falso ideologico e peculato.
Avverso tale ordinanza, l’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione alla configurabilità della gravità indiziaria per i reati di falso e di peculato. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore comunicava che, in data 28 ottobre 2025, la misura era stata revocata per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari, senza palesare l’esistenza di un interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente rilevato come la finalità perseguita con il ricorso avesse trovato concreta attuazione per effetto della intervenuta revoca della misura cautelare, risultando così venuto meno l’interesse a impugnare. Ha quindi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite Marinaj (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251693/4), secondo cui l’interesse, quale condizione dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve persistere fino alla fase della decisione.
La nozione di carenza di interesse sopravvenuta, ha precisato la Corte, ricorre non solo quando l’attualità sia venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto, ma anche quando la finalità perseguita dall’impugnante abbia già trovato concreta attuazione. Richiamando il dictum delle Sezioni Unite, la Corte ha escluso che tale nozione possa basarsi sul concetto di soccombenza in senso proprio, tipico del processo civile, dovendosi invece individuare in una prospettiva utilitaristica: la finalità negativa di rimuovere uno svantaggio processuale e quella positiva di conseguire una decisione più vantaggiosa.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un indirizzo minoritario, espresso da Sez. 2, n. 36035 del 2025, Sez. 5, n. 39521 del 2018 e Sez. 5, n. 23636 del 2018, oltre che da Corte cost. n. 186 del 2000, che in caso di inammissibilità per causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alla sanzione in favore della Cassa per le ammende, ma non anche alle spese processuali.
Il Collegio ha invece scelto di dare continuità all’orientamento maggioritario, sviluppatosi nel solco delle Sezioni Unite Marinaj, che in questa peculiare ipotesi di inammissibilità — prescindendo da profili di colpa e di soccombenza — esclude la condanna del ricorrente sia alla sanzione pecuniaria sia al pagamento delle spese processuali. In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza porre le spese a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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