Rito abbreviato riduzione pena obbligo di motivare i passaggi (Cass. pen. Sez. I n. 12008 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che ridetermini la pena a seguito della riqualificazione del fatto deve dare conto, in modo analitico, dei passaggi intermedi del calcolo sanzionatorio. L’obbligo di motivazione impone al giudice di indicare dapprima la pena base e poi la misura di ciascuna riduzione apportata, ivi compresa quella derivante dalle circostanze attenuanti generiche. Tale percorso è indefettibile quando sia stata dedotta con specifico motivo d’appello la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce la diminuzione obbligatoria di un terzo della pena per il giudizio abbreviato celebrato per i reati contravvenzionali. La mera indicazione della pena finale, accompagnata da formule criptiche, è insufficiente a consentire il sindacato di legittimità sul corretto esercizio del potere discrezionale e sul rispetto del vincolo legale di riduzione, con conseguente annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena congiunta di tre mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110/1975. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, aveva riconosciuto l’ipotesi della lieve entità del porto, rideterminando la pena nella sola ammenda di 1.000 euro. Avverso tale decisione il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione sui passaggi di calcolo della pena e la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata applicata la riduzione di un terzo anziché di un mezzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza impugnata non consentiva di comprendere se la censura relativa alla misura della riduzione per il rito abbreviato fosse stata effettivamente presa in esame. La Corte territoriale, pur avendo rideterminato la pena a seguito della riqualificazione del fatto, aveva indicato soltanto la pena finale, senza esplicitare la pena base né le singole diminuzioni.
La motivazione della sentenza d’appello risultava oggettivamente criptica laddove affermava che la rideterminazione era operata “già al netto della riduzione imposta” per il rito abbreviato. Tale espressione lasciava infatti il dubbio che i giudici di secondo grado avessero confermato la riduzione di un terzo applicata in primo grado, invece di applicare quella dimezzata imposta dal dato normativo per le contravvenzioni.
Ulteriore profilo di carenza motivazionale è stato individuato nella mancata indicazione della misura delle attenuanti generiche, pur concesse dal primo giudice e confermate “nel resto” del dispositivo. L’omissione assumeva particolare rilievo poiché la complessità del calcolo rendeva indispensabile il controllo sulla corretta applicazione del meccanismo riduttivo previsto dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui, a fronte di uno specifico motivo d’appello, il giudice è tenuto a indicare analiticamente i passaggi del calcolo sanzionatorio. La mancata indicazione di tali passaggi rende la motivazione inidonea a consentire il controllo sul rispetto del vincolo legale di riduzione, determinando l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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