Interesse legittimo pretensivo e risarcimento: giudizio prognostico sulla spettanza del bene (Cons. Stato n. 6518 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.: occorre che l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia leso il bene della vita cui l’interesse si collega. Per gli interessi legittimi pretensivi il carattere ingiusto del danno va accertato con un giudizio prognostico sulla spettanza del bene, secondo il canone del “più probabile che non”. Ove il bene non sarebbe stato conseguito nemmeno in caso di agire corretto, il danno è privo del requisito dell’ingiustizia; la sola perdita della possibilità di un risultato favorevole è risarcibile come perdita di chance solo se ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata.
Il Fatto
Un’azienda florovivaistica presenta domanda di ammissione a finanziamento nell’ambito del Patto Territoriale Conca Barese, ai sensi dell’art. 2, comma 203, legge n. 662/1996. La domanda viene respinta con provvedimento del 26 febbraio 1999 per tre ragioni: non ammissibilità del settore, insufficienza delle modalità progettuali e mancata redazione del business plan numerico. Il TAR Puglia, Sezione Seconda, con sentenza n. 5599 del 2002, accoglie il ricorso e annulla l’esclusione, ritenendo infondate tutte e tre le motivazioni.
La società agisce poi per il risarcimento del danno per equivalente, quantificato in oltre cinque milioni di euro. Il TAR Puglia con sentenza n. 1343 del 20 novembre 2023 dichiara il ricorso inammissibile e, comunque, lo respinge nel merito. Propone appello la società soccombente, dolendosi della violazione del giudicato e dell’erronea esclusione dell’elemento psicologico; resiste la società strumentale regionale, eccependo plurimi profili in rito e chiedendo la condanna per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato e ciò lo esime dall’esame delle eccezioni in rito. In limine, la richiesta di condanna formulata dalla resistente è dichiarata irrilevante: proposta con memoria non notificata, avrebbe dovuto assumere la forma del ricorso incidentale, con notificazione alle controparti ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Consiglio di Stato condivide in buona parte il percorso del primo giudice, ma ne corregge un passaggio: non può dirsi assente la colpa dell’amministrazione. Emerge per tabulas un comportamento negligente, che, dopo la modifica normativa che ammetteva le imprese agricole ai finanziamenti, ha indicato senza esaustiva motivazione l’iniziativa come non ammissibile.
Il rigetto si fonda su una ragione diversa e assorbente: l’assenza di un danno ingiusto. Richiamando il principio della Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 500 del 1999 e dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 23 aprile 2021, la Corte ribadisce che la responsabilità da lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e che il fulcro è la lesione del bene della vita.
Quanto ai soggetti evocati, il diniego annullato è stato adottato dal solo Patto Territoriale, senza riferimento ad atti o attività degli altri enti: rispetto al Ministero e alla società resistente la responsabilità non è configurabile. Nel merito, non è documentato alcun danno emergente; quanto al lucro cessante, la sentenza di annullamento non ha accertato la spettanza del bene, ma solo la possibilità dell’impresa di concorrere. La condizione per il rinnovo dell’istruttoria era l’integrazione documentale, che non risulta avvenuta.
Il giudizio prognostico porta quindi a escludere che, in caso di agire diligente, l’ammissibilità sarebbe stata conseguita: senza business plan idoneo e senza business plan numerico la domanda non sarebbe stata inoltrata all’istituto di credito. Anche il danno da chance non è riconoscibile, perché le lacune progettuali non sono state colmate e non è stata offerta alcuna dimostrazione delle probabilità di accesso al beneficio rispetto alle altre imprese richiedenti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.000,00.
Nota della Redazione
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