Annullato il prelievo latte, cade la cartella di pagamento (Cons. Stato n. 6519 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dell’atto impositivo del prelievo supplementare per quote latte determina la caducazione automatica del ruolo formato sulla base di esso e della conseguente cartella di pagamento. Il venir meno del titolo della pretesa tributaria priva la riscossione del supporto dell’atto amministrativo che la legittima, indipendentemente dal passaggio in giudicato della pronuncia. Una volta caduto il presupposto della riscossione, e quindi il debito, restano travolti tanto la cartella quanto la conseguente intimazione di pagamento. La caducazione degli atti impugnati comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
Il Fatto
L’azienda agricola appellante ha impugnato la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale le è stato richiesto il pagamento di una somma superiore a trecentomila euro per prelievi latte relativi alle annate 1996/1997, oltre interessi e oneri di riscossione. Unitamente a tale atto sono stati gravati gli atti presupposti e conseguenti, deducendo l’illegittimità degli atti impositivi del prelievo e la prescrizione del credito.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso. In appello l’azienda ha prodotto la sentenza con cui il Consiglio di Stato, in totale riforma di una precedente pronuncia del TAR Lazio, ha accolto il ricorso avverso i provvedimenti di compensazione riferiti alle stesse annate. Da quel giudicato discende l’annullamento degli atti di compensazione, salvo il potere-dovere di AGEA di procedere al ricalcolo.
La Motivazione della Corte
In via prioritaria l’appellante ha chiesto la declaratoria di caducazione degli atti impugnati per effetto dell’intervenuto annullamento degli atti impositivi del prelievo, articolando solo in subordine le restanti censure, tra cui la prescrizione del debito, come confermato a verbale in udienza.
La Sezione richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’annullamento degli atti impositivi del prelievo supplementare determina la caducazione automatica del ruolo e della cartella di pagamento. Il principio è posto in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria, secondo cui l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno il titolo della pretesa tributaria.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo espresso a Cass. civ., Sez. trib., n. 19003 del 2022, che a sua volta richiama numerosi precedenti di legittimità, tra cui Cass., Sez. Un., n. 758 del 2017. La Corte amministrativa ne trae la conseguenza che una volta venuto meno il presupposto della riscossione, e quindi il debito, sono travolte tanto la cartella quanto la conseguente intimazione di pagamento relative a quel debito e per quella entità, in linea con le sentenze nn. 523 e 645 del 2024.
La caducazione degli atti impugnati dispensa il collegio dall’esaminare i restanti motivi di appello. Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso di primo grado e la necessità di annullare, senza rinvio, la sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di AGEA, poiché non è provato che l’Agenzia abbia provveduto, in esecuzione della sentenza n. 5699 del 2022, al tempestivo discarico del ruolo, costringendo l’appellante a proporre appello. Le spese tra l’appellante e Agenzia delle Entrate Riscossione sono compensate.
Nota della Redazione
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