Interesse risarcitorio e manifestazione tardiva in udienza rendono inammissibile l’appello (C.G.A.R.S. n. 908 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’annullamento del provvedimento impugnato non è più utile, l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. presuppone che il ricorrente dichiari di avere interesse ai fini risarcitori nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm. La dichiarazione resa oralmente in sede di udienza di discussione è tardiva e non soddisfa l’onere. Ne deriva che il ricorrente non può invocare l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. per sostenere un interesse alla pronuncia di accertamento, con conseguente inammissibilità dell’appello per difetto di interesse.

Il Fatto

La società appellante opera in regime di accreditamento con il sistema sanitario regionale, erogando prestazioni fisioterapiche. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha sospeso la sua autorizzazione sanitaria e l’ha diffidata dall’effettuare prestazioni per conto dell’ASP, sospendendo i pagamenti di alcuni mesi e la firma del contratto di budget per l’anno 2016.

La società ha impugnato quegli atti davanti al TAR Sicilia, che con la sentenza n. 726 del 2023 ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e infondato nel merito il ricorso per motivi aggiunti, condannandola alle spese. Propone appello la parte soccombente; l’ASP eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità. L’appellata rileva che il provvedimento di sospensione dell’accreditamento ha cessato i propri effetti, che al divieto di prestazioni non ha fatto seguito la preannunciata risoluzione contrattuale e che la società ha ceduto nel 2018 il ramo d’azienda relativo all’ambulatorio. L’ASP intrattiene oggi rapporti solo con altra società, accreditata senza le limitazioni oggetto del giudizio.

L’eccezione è fondata. Il primo giudice aveva statuito che non poteva ritenersi sussistente un residuo interesse risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., perché la dichiarazione era stata resa solo in sede di discussione, in contrasto con le forme e i termini dell’art. 73 cod. proc. amm. L’appellante oppone che l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. consente l’azione risarcitoria entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, anche senza domanda risarcitoria nel giudizio di impugnazione.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022, che ha enunciato i principi regolatori della materia: per procedere all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio, ma la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.; una volta manifestato l’interesse, il giudice accerta solo la legittimità dell’atto.

Applicando tali principi, la Corte rileva che l’appellante, venuto meno l’interesse all’annullamento, aveva l’onere di manifestare l’interesse risarcitorio secondo l’art. 73 c.p.a. È pacifico, dal verbale di udienza del primo grado, che la dichiarazione è stata resa solo oralmente dal difensore in sede di discussione. La modalità è dunque irrituale: non avendo manifestato validamente l’interesse ai sensi dell’art. 34, comma 3, la parte non può invocare l’art. 30, comma 5, c.p.a. a sostegno del proprio interesse a una decisione di accertamento.

L’infondatezza del terzo motivo di appello disvela l’integrale inammissibilità del gravame: la parte non ha interesse a una pronuncia di accertamento su provvedimenti la cui efficacia era cessata prima della pubblicazione della sentenza appellata. L’appello è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della sopravvenienza della sentenza dell’Adunanza Plenaria rispetto all’introduzione del giudizio di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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