Interesse risarcitorio tardivo e improcedibilità del ricorso (Cons. Stato n. 5543 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento non preclude l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, purché la parte dichiari di avervi interesse. Tale dichiarazione, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022, deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. La manifestazione espressa in udienza, priva del rispetto di quelle forme e di quei termini, è processualmente irrilevante: l’interesse azionato non transita dalla domanda di annullamento a quella di accertamento e il ricorso va dichiarato improcedibile. La condanna alle spese di primo grado non è sindacabile in appello, salvo che sia modificata la decisione principale o ricorra manifesta abnormità.
Il Fatto
Un’ordinanza dell’Ente Parco ingiungeva alla ricorrente la demolizione di un fabbricato e di un muro di recinzione ritenuti abusivi, perché realizzati in zona vincolata in assenza della prescritta autorizzazione. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Campania, che dapprima ne dichiarava la perenzione; il Cons. Stato annullava quella pronuncia e disponeva il rinvio al giudice di prime cure.
Riassunto il giudizio, nelle more il manufatto era demolito d’ufficio in esecuzione di una sentenza penale passata in giudicato. Il TAR dichiarava allora il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo irrituale la dichiarazione di interesse risarcitorio resa dalla parte all’udienza. La parte ha proposto appello, contestando sia la declaratoria di improcedibilità sia la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la declaratoria di improcedibilità, sostenendo che l’interesse risarcitorio era stato dedotto sin dalla riassunzione e comunque confermato in udienza. La parte assume che l’art. 73 cod. proc. amm. non potesse essere invocato per escludere la validità di una dichiarazione chiara e resa nel contraddittorio, e che il primo giudice avrebbe dovuto accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
Il Collegio richiama la regola enunciata dall’Adunanza Plenaria n. 8/2022: per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto è sufficiente dichiarare di avere interesse ai fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio. La stessa Adunanza ha però precisato che la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.
Nel caso concreto la ricorrente, all’atto della riassunzione, non aveva allegato alcun interesse risarcitorio. La dichiarazione successiva è stata resa e messa a verbale all’udienza di discussione, oltre i termini della norma e senza il rispetto delle forme della memoria di costituzione o di replica. Ne deriva l’irrilevanza processuale della manifestazione.
Il Collegio esclude che alla dichiarazione resa in udienza possa riconoscersi un’efficacia equipollente. Le forme dell’art. 73 cod. proc. amm. sono le uniche idonee a garantire un effettivo contraddittorio in presenza di una modifica del thema decidendum: l’interesse originario transita dalla richiesta di annullamento a quella di un accertamento solo incidentale dell’illegittimità dell’atto, in funzione della dimostrazione del danno.
Poiché una simile modificazione è qualificata dall’Adunanza Plenaria come emendatio in senso riduttivo rispetto al petitum originario, la sua introduzione esige non solo forme processuali specifiche, ma anche il rispetto dei termini decadenziali. Tali istituti sono rigidi e non ammettono equipollenze, posto che la loro osservanza presidia la parità delle parti davanti a un giudice terzo. Il motivo va quindi respinto.
Quanto alle spese di primo grado, il Collegio richiama l’orientamento per cui la condanna è espressione della discrezionalità del giudice e può essere riformata in appello solo se sia modificata la decisione principale, non essendo sindacabile salvo manifesta abnormità. Rigettata la richiesta di accertamento incidentale, il primo giudice ha correttamente applicato il principio di soccombenza. L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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