Ottemperanza per Carta docente negata: ordine alla PA e penalità di mora (TAR Campania n. 4702 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la mancata impugnazione della sentenza passata in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’ottemperanza, nell’ordinare all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze riconosciute, può contestualmente disporre, su richiesta di parte, la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, ha diritto al compenso determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, a proprio favore, il beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non veniva impugnata, ma il Ministero persisteva nell’inadempimento. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la declaratoria della mancata ottemperanza, l’assegnazione di un termine all’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.
Il Collegio ha precisato che, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta è nominato nella figura del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), o funzionario dallo stesso delegato. Il munus di ausiliario del giudice è stato qualificato come intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, in conformità ai precedenti citati. Il compenso per il commissario verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la precisazione che il dies a quo per la presentazione della parcella non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il TAR l’ha accolta, disponendo a carico dell’Amministrazione il pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il Collegio ha ritenuto che, a tal punto, gravi sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite sono state infine liquidate secondo il canone della soccombenza, nella misura complessiva di € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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