Rinnovo di concessione demaniale marittima, discrezionalità dell’Autorità portuale e diniego (TAR Sicilia n. 2089 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima rilasciata ai sensi dell’art. 36 cod. nav. costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità o irragionevolezza. L’Autorità portuale non si limita a verificare la compatibilità astratta con gli strumenti di pianificazione, ma deve operare un bilanciamento in concreto tra l’interesse pubblico alla libera fruizione del bene e l’interesse privato all’uso imprenditoriale. La mera ricomprensione dell’area tra quelle destinate in astratto dallo strumento di programmazione ad attività di somministrazione non comporta automaticamente una valutazione favorevole di compatibilità. In materia di proroghe delle concessioni balneari, le norme nazionali in contrasto con la Direttiva Bolkestein e con i principi del TFUE vanno disapplicate dalla Pubblica Amministrazione e dal giudice nazionale. La domanda risarcitoria per inerzia è rigettata quando il procedimento si conclude con un provvedimento sfavorevole legittimo, difettando la spettanza del bene della vita.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area portuale antistante un edificio storico, destinata all’accoglienza dei crocieristi. Dopo una prima vicenda contenziosa, conclusa con l’annullamento di provvedimenti di ritiro e con una pronuncia che riconosceva il diritto alla proroga, la società presentava istanza di rinnovo pluriennale.

L’Autorità portuale avviava una procedura comparativa, senza ricevere domande in concorrenza, e poi adottava un provvedimento espresso di diniego, fondato su un parere negativo della Capitaneria di Porto e sul parere del Comitato di Gestione. La società impugnava il diniego con motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo. Una sentenza non definitiva dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio e rinviava la trattazione della domanda risarcitoria e dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza. L’art. 6 bis della l. n. 84/1994 attribuisce al Segretario generale il rilascio delle concessioni di durata fino a quattro anni solo per le aree destinate a servizi e operazioni portuali di cui all’art. 18, non per le concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 36 cod. nav., che ricadono nella competenza del Presidente in forza dell’art. 8, comma 3, lett. m), l. n. 84/1994.

Quanto ai poteri della Capitaneria di Porto, il Tribunale ricostruisce il riparto di competenze: all’Autorità portuale spetta l’amministrazione esclusiva del demanio, ma all’autorità marittima restano le funzioni di polizia e sicurezza previste dal codice della navigazione. Gli artt. 81 cod. nav. e 59 del regolamento di esecuzione confermano che il Comandante provvede su sicurezza e polizia del porto e delle adiacenze. Legittimamente, dunque, la Capitaneria è stata interpellata e le sue osservazioni hanno fondato il diniego.

Il Collegio esclude poi che l’inserimento della domanda nell’avviso pubblico integri un riconoscimento di assentibilità: la domanda è stata esaminata sotto il profilo meramente formale, senza istruttoria sul bilanciamento degli interessi. Infondata è anche la censura sull’art. 10 bis, poiché il preavviso di rigetto conteneva già il riferimento alle vicende di sequestro preventivo dell’area. Quanto ai pareri, l’art. 8 cod. nav. prevede una facoltà e non un obbligo di rinnovo senza istruttoria, mentre il parere del Comitato di gestione è espressamente richiesto dall’art. 8, comma 3, lett. m) e dall’art. 9, comma 5, lett. f), l. n. 84/1994, senza distinzione tra rilascio e rinnovo.

Sulla proroga, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021 e la Sez. VII n. 4480 del 2024: anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024 va disapplicato per contrasto con la Direttiva Bolkestein. Nel merito, la compatibilità astratta prevista dal piano di riordino della viabilità non implica automaticamente compatibilità in concreto: la concessione aveva assunto una connotazione di intrattenimento musicale, con impatto maggiore sulla sicurezza, e il diniego è motivato in modo non illogico (Cons. Stato n. 892 del 2016, n. 572 del 2009, n. 6037 del 2019).

Il rigetto dei motivi aggiunti travolge la domanda risarcitoria: il procedimento si è concluso con un provvedimento sfavorevole legittimo, difettando la spettanza del bene della vita (Ad. Plen. n. 7 del 2021). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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