Interessi legali sull’indennità di buonuscita dovuti fino al soddisfo (TAR Campania n. 5510 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute al lavoratore a seguito del ricalcolo dell’indennità di buonuscita si intende disposta fino al soddisfo, senza che sia necessaria una specificazione in tal senso nel giudicato. La conclusione discende dalla funzione remuneratoria degli interessi, che maturano finché la somma capitale non sia effettivamente corrisposta. In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza parziale dell’ente previdenziale che abbia liquidato gli interessi sino a una data anteriore al soddisfo e ordina il pagamento del residuo. È illegittimo il criterio che fissi il dies ad quem al settimo giorno successivo al mandato di pagamento, in quanto ancora legato a una mera disponibilità contabile e non all’effettiva percezione.

Il Fatto

I ricorrenti ottengono dal TAR Campania, con sentenza n. 68/2024, l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, oltre interessi legali. La sentenza, notificata all’INPS e non impugnata, passa in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, i ricorrenti diffidano l’Istituto al pagamento della sorte capitale e degli interessi.

L’INPS corrisponde la sorte capitale ma omette il pagamento degli interessi maturati fino al soddisfo, conteggiandoli sino al settimo giorno successivo al mandato della seconda rata. Di qui il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., con richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella delimitazione temporale del diritto agli interessi legali riconosciuti dal giudicato. L’INPS sostiene di aver correttamente eseguito la sentenza, poiché questa non conteneva una condanna esplicita agli interessi fino al soddisfo e l’Istituto aveva calcolato il dies ad quem in un momento anteriore all’effettiva percezione delle somme.

Il TAR respinge questa lettura. La sentenza ottemperanda ha condannato l’INPS al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute a seguito del ricalcolo del trattamento di fine rapporto con l’inclusione del beneficio dei sei scatti. Tale condanna deve intendersi fino al soddisfo, perché così impone la natura stessa degli interessi.

La ragione è di ordine sostanziale: la funzione remuneratoria degli interessi legali sulle somme riconosciute al creditore opera per tutto il tempo in cui la disponibilità del capitale resta sottratta al titolare. Ne deriva che non era necessaria alcuna specificazione in sentenza: l’estensione temporale del diritto è connaturata all’istituto, non a una clausola accessoria che il giudice debba aggiungere.

Il criterio adottato dall’Istituto è quindi inidoneo: ancorare la cessazione degli interessi al settimo giorno successivo al mandato di pagamento significa riferirsi a un momento di disponibilità contabile, non all’effettiva percezione della somma da parte dei ricorrenti. La condanna dell’INPS va pertanto disposta per gli interessi legali sulle somme dovute fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata professionalità, il quale provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura dei ricorrenti. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, con restituzione del contributo unificato nella misura versata e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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